Cassazione Civile, Ordinanza n. 01636/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno 2006 nei confronti di una società consolidante e di una società consolidata, con recupero a tassazione di costi e IVA relativi a fatture emesse da una terza società per presunte sponsorizzazioni su autovetture da corsa. L’Ufficio ha qualificato tali operazioni come oggettivamente inesistenti, disconoscendo la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP e la detraibilità dell’IVA. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto la pretesa erariale ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, e ha reputato che la documentazione prodotta dalle contribuenti non bastasse a vincere la prova contraria. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su eccezioni di nullità degli avvisi per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati; 2) ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta nullità per carenza di allegazione del PVC e degli allegati; 3) violazione delle norme tributarie sull’accertamento e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l’inesistenza delle operazioni e invertito l’onere della prova, senza valorizzare la documentazione, le fotografie e il contratto di sponsorizzazione prodotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo e il secondo motivo, osservando che non vi era omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque esaminato nel merito la legittimità dell’operato dell’Ufficio e la fondatezza della ripresa fiscale; ha inoltre rilevato che gli avvisi riportavano il contenuto essenziale del PVC e rendevano l’atto sufficientemente motivato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove, e ha confermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere con presunzioni gravi, precise e concordanti, dopo di che incombe sul contribuente provare l’effettività delle operazioni. È stato anche escluso che le sentenze passate in giudicato relative ad annualità diverse potessero spiegare efficacia di giudicato esterno sull’IVA e, in ogni caso, sulle specifiche operazioni del 2006, perché si trattava di fatti e atti gestori autonomi e non di elementi permanenti o pluriennali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna delle società ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
l’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo di domanda o eccezione; non basta la mancata confutazione espressa se la decisione adottata implica il rigetto della pretesa o dell’eccezione
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ma la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione era sufficiente e il contribuente conosceva gli elementi posti a base della pretesa
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in tema di motivazione degli atti IVA; la Corte ha ritenuto insussistente la lamentata nullità
art. 109 TUIR
richiamato quale base del disconoscimento dei costi ritenuti indeducibili per operazioni inesistenti
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma sulla detrazione IVA, negata per assenza di operazioni effettive
artt. 39, 40 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamati come norme sull’accertamento e sulla rettifica, utilizzabili anche sulla base di elementi presuntivi
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato in relazione al recupero IRAP
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA fondato anche su presunzioni
art. 2697 c.c.
la norma è violata solo se il giudice applica erroneamente la regola sull’onere della prova; non vi è violazione se il giudice valuta le prove e ritiene assolto l’onere dell’una o dell’altra parte
art. 2727 c.c.
richiamato per il ricorso alle presunzioni semplici basate su indizi
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti
art. 7 L. n. 212/2000
l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso opera solo se il loro contenuto è necessario a integrare la motivazione
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
richiamato per il principio secondo cui il rinvio ad atti esterni ha funzione integrativa della motivazione solo se necessaria
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno può operare anche in materia tributaria, ma solo per statuizioni relative a elementi permanenti o qualificazioni giuridiche durevoli; non si estende automaticamente a periodi d’imposta diversi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto nei primi due motivi
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio, ma la sua efficacia si estende ai giudizi successivi solo quando riguarda elementi o qualificazioni giuridiche dotati di durata e non fatti variabili e autonomi per ciascun periodo d’imposta.
- L’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce in assoluto il giudicato esterno; tuttavia esso non si propaga automaticamente a annualità diverse se la controversia riguarda singole operazioni commerciali distinte e non un elemento permanente del rapporto tributario.
- In tema di IVA il giudicato non può essere applicato in modo tale da cristallizzare interpretazioni incompatibili con il diritto dell’Unione in annualità ancora non definitivamente decise, per evitare la reiterazione di un errore contrario al principio di effettività.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito in modo incompatibile con la tesi o l’eccezione di parte, anche se non la esamina con autonoma motivazione.
- L’art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova; non si configura violazione quando il giudice valuta liberamente il materiale probatorio e preferisce alcune risultanze ad altre.
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni e la legittimità del costo o dell’IVA detratta.
- La regolare tenuta della contabilità, da sola, non è sufficiente a provare l’effettività dell’operazione quando l’Ufficio abbia fornito un compendio indiziario idoneo a dimostrarne la fittizietà.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento non riguarda tutto il materiale istruttorio in senso assoluto, ma solo gli atti il cui contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo e non già quelli richiamati con valore meramente narrativo.
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