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Sentenza

Sentenza del 15/03/2018 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tardiva costituzione in giudizio - Chiamata in causa di terzi - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta illegittima la chiamata in causa del terzo richiesta tardivamente dal resistente. La costituzione tardiva è stata comunque considerata valida quanto alla partecipazione al processo, ma con le decadenze processuali conseguenti, tra cui la perdita della facoltà di formulare determinate eccezioni e di chiedere la chiamata di terzi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la costituzione del resistente oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso e la conseguente richiesta di chiamata in causa di terzi. La tardiva costituzione non rende inammissibile la partecipazione al giudizio, ma comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Inoltre, l'intervento è ammesso soltanto per soggetti destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso, cioè soggetti che avrebbero potuto proporre autonomamente impugnazione; non è sufficiente un interesse meramente riflesso, di vantaggio o di pregiudizio.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina l'intervento e la chiamata in causa nel processo tributario, ammettendoli nei confronti di soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto controverso, legittimati a proporre autonoma impugnazione.

  • Art. 23, comma 3, del D.Lgs. 546/1992

    La costituzione tardiva del resistente non determina l'inammissibilità della costituzione, ma comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla facoltà di chiedere la chiamata di terzi.

  • Cass. civ., n. 8962/2005

    La tardiva costituzione del resistente produce decadenze processuali, senza impedire in assoluto la costituzione in giudizio.

  • Cass. civ., n. 2925/2010

    Conferma gli effetti della tardiva costituzione in relazione alle eccezioni non rilevabili d'ufficio e alle attività processuali soggette a decadenza.

  • Cass. civ., n. 24064/2006

    Limita la legittimazione all'intervento ai soggetti destinatari dell'atto o parti del rapporto controverso, escludendo chi vanti soltanto un interesse indiretto.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente non comporta automaticamente l'estromissione dal giudizio, ma limita le attività processuali che possono essere validamente compiute.
  • Le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere proposte tempestivamente; in caso contrario, la parte può decadere dalla relativa facoltà.
  • La chiamata in causa di un terzo deve essere richiesta entro i termini processuali applicabili e non può essere utilizzata tardivamente per ampliare il contraddittorio.
  • L'intervento di terzi è normalmente ammesso solo quando il terzo è direttamente coinvolto dal provvedimento impugnato o dal rapporto giuridico controverso e avrebbe legittimazione a proporre autonoma impugnazione.
  • Un interesse soltanto indiretto, economico o riflesso, anche se concretamente pregiudizievole o vantaggioso, non è di regola sufficiente per legittimare l'intervento nel processo tributario.

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