Cassazione Penale, Sentenza n. 838/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il riesame del decreto di sequestro probatorio del 15/04/2024. Unico motivo: violazione dell'art. 253 c.p.p. per motivazione apparente circa la sussistenza delle esigenze cautelari; si censura che la motivazione del sequestro («sottoporre i predetti beni ad analisi ed eventuali consulenze tecniche indispensabili per accertare il contesto storico di appartenenza") sarebbe generica e meramente esplorativa, priva di indicazione concreta delle ragioni che rendevano necessario il sequestro e del perché le finalità non potevano essere raggiunte con misure meno intrusive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente fosse legittimato ad impugnare il sequestro probatorio anche se non titolare del bene, e che il decreto del PM contenesse una motivazione sufficiente, per quanto concisa, nella finalità di sottoporre i reperti ad analisi tecniche per accertare il contesto storico di appartenenza. Ha inoltre affermato che il sequestro probatorio non è illegittimo come "meramente esplorativo" quando sussiste una notizia di reato circostanziata e elementi di gravità indiziaria che giustificano approfondimenti istruttori. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura per vizio di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha esaminato la motivazione richiesta per il sequestro probatorio alla luce della normativa sulle misure cautelari
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato nella requisitoria del PG in tema di legittimazione: per il sequestro preventivo l'impugnazione presuppone un interesse concreto alla restituzione, ma tale requisito è diverso nel caso del sequestro probatorio
art. 358 cod. proc. pen.
Citato dalla Corte per ricordare che le indagini tecniche sui reperti possono anche essere nell'interesse dell'indagato (diritto alla prova e alla verifica del contesto storico), a presidio della legittimità del sequestro probatorio
Massime di principio
- Nel sequestro probatorio l'indagato può impugnare anche se non è proprietario del bene: l'interesse all'impugnazione prescinde dall'interesse alla restituzione purché ci sia un interesse concreto a evitare che l'oggetto entri nel materiale probatorio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità del sequestro; la motivazione può essere concisa ma deve specificare l'esigenza istruttoria perseguita (es. analisi tecniche per accertare il contesto storico)
- La misura non è automaticamente illegittima come "esplorativa" se sussiste una notizia di reato sufficientemente circostanziata e elementi di gravità indiziaria che giustificano approfondimenti
- Quando la finalità è l'esecuzione di accertamenti tecnici sui beni, il giudice valuta se tali accertamenti richiedono la detenzione dei beni per la loro effettuazione o se esistono misure meno intrusive; la mancata esplicitazione di ragioni concrete può essere censurata, ma non basta una censura generica
- Per il sequestro preventivo (diverso dal probatorio) l'interesse a impugnare è più strettamente connesso all'interesse alla restituzione, mentre nel probatorio la tutela concerne anche la posizione processuale dell'indagato rispetto alla formazione della prova
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