Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06843/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sulla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) relativamente ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale di tipo generico: si lamenta incongruità perché la Corte d'appello ha escluso il dolo specifico per la sottrazione/omessa istituzione di libri contabili in ragione della loro tardiva consegna al curatore, mentre ha ritenuto sussistente il dolo per la distrazione patrimoniale relativa a euro 979,00 e per l'irregolare tenuta delle scritture che avrebbe occultato crediti per euro 267.000; il ricorrente sostiene che analoghe considerazioni avrebbero dovuto portare all'esclusione del dolo anche per le altre contestazioni e alla riqualificazione o esclusione del reato. (2) contestazione della qualificazione di distrazione dei 979,00 euro e deduzione che il pagamento effettuato alla curatela costituirebbe una "bancarotta riparata" che escluderebbe l'elemento materiale del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato la distinzione tra bancarotta documentale "specifica" (che richiede dolo specifico consistente nella volontà di arrecare danno ai creditori o procurare ingiusto profitto) e bancarotta documentale "generica"/infedele (che richiede solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture rendendo impossibile la ricostruzione patrimoniale). La Corte ha inoltre osservato che l'esclusione del dolo specifico da parte della Corte d'appello non è sindacabile in questa sede in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero; rimaneva invece integrata la bancarotta documentale di tipo generico, in relazione all'irregolare tenuta delle scritture che non consentiva di ricostruire l'esistenza e la sorte dei crediti (circa 267.000 euro) e dei 979,00 euro. La Corte ha valorizzato i fatti di distrazione patrimoniale e la cessione pro-soluto dei crediti in favore di società riconducibili all'imputato come indici di fraudolenza funzionali a sostenere il dolo generico. Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che la cosiddetta "bancarotta riparata" vale solo se la reintegrazione del patrimonio avviene prima della dichiarazione di fallimento; qui il versamento è intervenuto dopo la dichiarazione di fallimento, per cui il reato si era già perfezionato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2

    art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.

    Regola la bancarotta fraudolenta documentale: distingue le condotte che richiedono dolo specifico (sottrazione, occultamento, falsificazione o omessa istituzione di scritture) da quelle in cui è sufficiente il dolo generico; la Corte ha interpretato che la prima parte richiede dolo specifico mentre la seconda (infedele tenuta) richiede dolo generico.

  • legge fallimentare - art. 216, comma 2, n. 1

    art. 216, comma 2, n. 1, legge fall.

    Richiamata nella motivazione per spiegare la necessità del dolo specifico nelle fattispecie di sottrazione/occultamento/falsificazione delle scritture; la Corte conferma che tale dolo consiste nella volontà di recare pregiudizio ai creditori o di procurare ingiusto profitto.

  • legge fallimentare - art. 217, comma 2

    art. 217, comma secondo, legge fall.

    Norma sulla bancarotta semplice (documentale), che può essere integrata anche da comportamento colposo; la Corte distingue nettamente questa ipotesi dalla bancarotta fraudolenta documentale, sottolineando il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

  • legge fallimentare - artt. 16 e 220

    art. 220 e art. 16, legge fall.

    Riferiti in ordine all'omesso deposito delle scritture contabili: la Corte territoriale aveva dichiarato estinto per prescrizione tale reato; la Cassazione li cita nel contesto della vicenda processuale.

  • codice di procedura penale - art. 611

    art. 611 cod. proc. pen. (rinnovato)

    Norma procedurale richiamata per segnalare che il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti secondo la riforma; la Corte ha proceduto con acquisizione delle conclusioni delle parti.

Massime di principio

  • La tardiva produzione dei libri contabili al curatore può escludere il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale "specifica", ma non automaticamente l'addebito per bancarotta documentale generica se sussistono elementi che dimostrano l'irregolare tenuta delle scritture.
  • Va distinta la bancarotta documentale "specifica" (dolo specifico: volontà di recare pregiudizio o procurare vantaggio ingiusto) dalla bancarotta documentale "generica" o infedele (dolo generico: coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture), con conseguenze diverse sull'onere probatorio e sulla riqualificazione del fatto.
  • La presenza di atti di distrazione patrimoniale (anche di entità modesta) e operazioni come cessioni pro-soluto a società riconducibili all'amministratore sono indici rilevanti di fraudolenza e possono giustificare il collegamento tra distrazione patrimoniale e irregolare tenuta delle scritture.
  • Le condotte post delictum (rimedi successivi, invio tardivo dei libri, transazioni o pagamenti dopo il fallimento) sono generalmente irrilevanti a rimuovere il reato quando la reintegrazione del patrimonio è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento; la cosiddetta bancarotta "riparata" vale solo se il reintegro avviene prima della dichiarazione di fallimento.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo in cassazione è limitata se le relative censure non sono state dedotte o impugnate dall'altra parte in grado di appello (es. Pubblico Ministero): alcune valutazioni di merito restano insindacabili in cassazione.
  • Nel dubbio, il giudice può ricollegare fatti patrimoniali e documentali: accertata distrazione patrimoniale, è ragionevole presumere che l'irregolare tenuta delle scritture fosse funzionale a occultare detti atti depauperativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.