Cassazione Penale, Sentenza n. 23142/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la mancata motivazione dell'ordinanza di convalida della perquisizione e sequestro, con particolare riguardo al telefono cellulare I-Phone sequestrato. Fanesi, indagato per i reati indicati (art. 73, co.1, d.P.R. 309/90 e art. 337 c.p.), lamentava violazione e errata applicazione degli artt. 355, co.2 e 125, co.3 c.p.p. per la totale assenza di motivazione rispetto al sequestro del telefono. Il fatto di rilievo: controllo su una terza (Rossi Marika) che dichiarava di aver acquistato cocaina dal Fanesi; perquisizione personale e veicolare del Fanesi con rinvenimento di denaro (410 euro), un telefono, 0,61 g di cocaina e materiale per il confezionamento; perquisizione domiciliare con rinvenimento di 30.000 euro in contanti. In primo grado il Tribunale di Forlì aveva annullato il sequestro limitatamente alla somma di denaro, confermando il resto; il ricorrente impugnava la parte relativa al telefono per mancanza di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il vizio prospettato fosse in realtà un sindacato sulla valutazione della prova, precluso in sede di legittimità, e che il Tribunale di riesame avesse fornito motivazione adeguata circa l'utilità investigativa del telefono sequestrato, dato che dalle attività di estrapolazione delle chat (WhatsApp e Messenger) risultavano contatti riconducibili, presumibilmente, ad accordi per la cessione di stupefacenti. La Corte ha quindi confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che incrimina il traffico/possesso di sostanze stupefacenti; nel caso ha costituito il titolo di imputazione a supporto della sussistenza del fumus commissi delicti.
Codice Penale, art. 337
Richiamato come ulteriore capo di imputazione (come riportato in dispositivo), contestualmente agli illeciti in materia di stupefacenti.
Codice di Procedura Penale, art. 325, comma 1
"solo 'per violazione di legge'"
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro le ordinanze del Tribunale per il riesame è ammesso soltanto per violazione di legge: la nozione include errores in iudicando/procedendo e gravi vizi motivazionali ma non permette un nuovo sindacato di merito sui fatti.
Codice di Procedura Penale, artt. 352 e 355, comma 2
Disposizioni procedurali che regolano la convalida di perquisizione e il sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la pertinenza del telefono al reato e la sua utilità per le indagini, giustificando quindi la convalida/sequestro.
Codice di Procedura Penale, art. 355, comma 2
Richiamato dal ricorrente come criterio procedurale per la motivazione della convalida; la Corte ha invece ritenuto che i requisiti di motivazione richiesti fossero rispettati dal Tribunale in relazione al telefono.
Codice di Procedura Penale, art. 125, comma 3
Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri motivazionali; la Corte ha circoscritto la verificabilità in Cassazione ai vizi di diritto e ai macroscopici difetti di motivazione, non al semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame in materia di misure reali è ammesso solo per "violazione di legge": non serve a rivedere la valutazione di merito sulle risultanze probatorie.
- La Corte di legittimità verifica solo vizi di diritto o gravi carenze motivazionali (assenza totale o motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza).
- In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale deve valutare l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini mediante l'acquisizione del bene; la motivazione può basarsi sull'utilità investigativa comprovata da elementi indiziari ragionevoli (es. chat, contatti telefonici).
- La contestazione di mera insufficienza degli indizi o una diversa valutazione probatoria è inattuabile in Cassazione: tali profili devono essere dedotti nei gradi di merito, non come violazioni di legge.
- Il sequestro del cellulare è giustificabile quando vi siano elementi che rendono verosimile la sua pertinenza al reato (comunicazioni, contatti riconducibili a cessione di stupefacenti), e il giudice deve esplicitare perché il contenuto è utile per le indagini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23084/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23085/2022 del 14/06/2022
- Sentenza penale · 14 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23089/2022 del 14/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →