Cassazione Civile, Ordinanza n. 37429/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata del debito tributario, documentata dalla ricorrente, e della conseguente rinuncia agli atti del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il processo e cessata la materia del contendere. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese e non ha posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo per il contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno d'imposta 2006, relativa a ritenute su redditi di lavoro autonomo non versate, oltre interessi e sanzioni. La contribuente sosteneva che la pretesa derivasse da una duplicazione di esposizione delle medesime ritenute, già indicate nel modello 770 relativo all'anno 2005 per due fatture emesse nel 2005 da uno studio legale associato e pagate nel 2006. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, rilevando l'assenza di idonea documentazione a prova della dedotta duplicazione. In Cassazione la società proponeva un unico motivo di ricorso, ma prima della decisione depositava dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuto pagamento integrale della cartella nell'ambito della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata del carico tributario, con pagamento di quanto dovuto, ha determinato la cessazione della materia del contendere e la rinuncia agli atti.
legge n. 215 del 2016
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la definizione agevolata.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2000
Indicata come base della trattazione del ricorso in forma cartolare.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di aver aderito alla definizione agevolata del debito oggetto di causa e rinuncia agli atti del giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione integrale della pretesa tributaria assorbe la regolazione delle spese di lite e impedisce, in mancanza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato.
- Nei giudizi avverso cartelle emesse ex controllo automatizzato, la controversia può essere superata da una sopravvenienza estintiva del rapporto sostanziale, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
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