Sentenza n. 438/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del vicedirettore generale con funzioni vicarie del 18.6.2026, notificato a mani il 26.6.2026, recante il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso gli Uffici di Polizia siti presso il Comune di Parma, presentata dal ricorrente in data 5.2.2026; - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ex art. 10 - bis della L. n. 241/1990, prot. n. 13572 del 13.4.2026; - del presupposto parere del Compartimento di polizia stradale per il Friuli-Venezia Giulia, prot. 43394 del 23.4.2026, nella sola parte in cui è stato confermato il parere sfavorevole al trasferimento, in contrasto con il successivo “nulla osta” rilasciato nello stesso provvedimento; - di ogni altro atto connesso e consequenziale anche allo stato non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea per tre anni presso un Ufficio di Polizia nel Comune di Parma ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con contestazione anche del preavviso di rigetto e del parere del Compartimento di Polizia Stradale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Palmanova, aveva chiesto il 5 febbraio 2026 l’assegnazione temporanea presso un ufficio di polizia nel Comune di Parma, quale genitore di un minore di età inferiore a tre anni, allegando documentazione sanitaria relativa al figlio. Il Ministero ha comunicato il preavviso di rigetto il 13 aprile 2026; il ricorrente ha presentato osservazioni nei termini, ma l’istanza è stata respinta il 18 giugno 2026. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che non fosse stato correttamente bilanciato l’interesse familiare con le esigenze organizzative e che l’istruttoria non avesse adeguatamente valorizzato la genitorialità e la documentazione sanitaria. Ha inoltre denunciato una contraddizione tra il parere sfavorevole del Compartimento e il preteso nulla osta al trasferimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che il diniego riproducesse il preavviso senza approfondire l’istruttoria né valutare effettivamente le osservazioni presentate.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Ha premesso che, per gli appartenenti alle Forze di polizia, la disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotta dal d.lgs. 172/2019, consente il diniego dell’assegnazione per motivate esigenze organiche o di servizio, senza richiedere che siano eccezionali o particolarmente gravi. Il sindacato giudiziale riguarda l’esistenza di una motivazione adeguata e specifica, mentre l’apprezzamento concreto delle esigenze operative appartiene alla discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito in assenza di travisamento o macroscopica illogicità. Nel caso concreto, il diniego indicava la carenza di ispettori della Sottosezione di Palmanova: l’organico previsto era di 12 ispettori, a fronte di 9 in servizio, tre dei quali destinati a trasferimento; la struttura doveva inoltre assicurare otto pattuglie giornaliere in forza di obblighi convenzionali. Erano state considerate anche la formazione professionale appena intrapresa dal ricorrente e la durata, fino a tre anni, dell’assegnazione richiesta. Tali elementi costituivano motivate esigenze organiche e di servizio. È stata esclusa la contraddittorietà del parere: il nulla osta del Compartimento era condizionato al riconoscimento, da parte degli uffici competenti, dell’idoneità delle ragioni sanitarie addotte; tale condizione non si era verificata, poiché la Direzione centrale di Sanità aveva ritenuto che la condizione del minore non richiedesse cure o assistenza tali da giustificare il trasferimento. Il TAR ha inoltre ritenuto non pertinenti i precedenti invocati dal ricorrente, relativi a militari dell’Esercito non soggetti alla disciplina speciale applicata nella controversia. Ha respinto anche il motivo relativo all’art. 10-bis: le osservazioni erano state acquisite e valutate, e il diniego ne aveva spiegato in modo sufficientemente specifico le ragioni di mancato accoglimento; tale valutazione non presentava travisamenti, macroscopica illogicità o contraddittorietà. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
In base all’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il dipendente di amministrazioni pubbliche con figli minori fino a tre anni di età “può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
La disciplina generale prevede l’assegnazione temporanea, subordinata ai presupposti indicati, e limita il dissenso a casi o esigenze eccezionali; per gli appartenenti alle Forze di polizia tale regime è derogato dalla disciplina speciale.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Pertanto, nell’attuale assetto normativo dell’istituto, come applicabile alle Forze di polizia, ciò che il legislatore richiede è che le esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea siano “motivate”, ossia rappresentate nel provvedimento di diniego, che non può limitarsi ad evocarle genericamente, attraverso riferimenti indeterminati o formule di stile. In presenza di una adeguata motivazione sul punto, l’apprezzamento concreto di tali esigenze è però rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, le cui valutazioni non sono sindacabili nel merito.
Per il personale delle Forze di polizia il diniego può fondarsi su esigenze organiche o di servizio motivate, senza necessità che esse siano eccezionali o particolarmente gravi; il giudice verifica che siano specificamente rappresentate e non sindaca nel merito il loro apprezzamento amministrativo, salvo vizi macroscopici.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
La nuova previsione – oltre a circoscrivere il perimetro applicativo del beneficio al caso “di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima” – ha dettato una disciplina specifica dell’istituto in esame, che deroga a quella prevista per la generalità dei dipendenti pubblici dell’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 e rende il diniego di assegnazione “consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.
La disposizione ha introdotto per le Forze di polizia una disciplina speciale dell’assegnazione temporanea, circoscrivendone l’ambito e consentendo il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Dalla documentazione agli atti risulta infatti che l’Amministrazione ha acquisito e compiutamente valutato le osservazioni che sono state prodotte dall’istante a riscontro della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, ritenendo, nell’esercizio della propria discrezionalità, che dalle stesse non si evincessero elementi idonei a superare le specifiche e “motivate esigenze organiche o di servizio” emerse nel corso dell’istruttoria, che sono risultate tali da legittimare il diniego dell’assegnazione temporanea alla sede richiesta.
Il preavviso di rigetto richiede che le osservazioni dell’interessato siano acquisite e valutate; l’amministrazione può confermare il diniego quando spieghi in modo sufficientemente specifico perché tali osservazioni non superano le ragioni ostative emerse nell’istruttoria.
Massime di principio
- Per l’assegnazione temporanea richiesta da appartenenti alle Forze di polizia, l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, senza che esse debbano essere eccezionali o particolarmente gravi.
- Il diniego di assegnazione temporanea deve esporre esigenze organiche o di servizio specifiche e riferite alla situazione concreta; una volta fornita una motivazione adeguata, la valutazione amministrativa di tali esigenze non è sindacabile nel merito, salvo travisamento dei fatti, macroscopica illogicità o contraddittorietà.
- Il parere favorevole condizionato dell’ufficio di appartenenza non equivale a un nulla osta perfezionato quando l’evento posto a condizione non si verifica; in particolare, se il nulla osta dipende dal riconoscimento della necessità di assistenza sanitaria, il diniego di tale presupposto da parte dell’ufficio sanitario competente impedisce di ravvisare una contraddizione nel successivo rigetto.
- In esito al preavviso di rigetto, l’amministrazione deve acquisire e valutare le osservazioni dell’interessato; può confermare la decisione preannunciata se espone le ragioni per cui esse non superano le specifiche esigenze ostative emerse in istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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