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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a un dipendente pubblico, già comandante del servizio di polizia municipale, per avere lasciato il luogo di lavoro per motivi privati senza far risultare l'assenza tramite il dispositivo marcatempo, condotta ricondotta all'illecito disciplinare di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001. In precedenza la Corte di cassazione aveva già rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Con il successivo ricorso per revocazione il lavoratore ha dedotto, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., un errore revocatorio nella sentenza di cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente affermato: (i) che egli, pur potendo svolgere la prestazione anche fuori ufficio o da casa, fosse comunque tenuto a usare il marcatempo e dovesse giustificare la scelta di lavorare da casa; (ii) che il servizio svolto fuori sede dovesse essere registrato col marcatempo. Il ricorrente ha richiamato un documento in atti per sostenere che, all'epoca dei fatti, tale attività non veniva registrata e che la diversa procedura sarebbe stata introdotta solo successivamente; ha inoltre contestato che fosse mai stato dedotto che egli avesse scelto di lavorare da casa invece che in comando. Con il secondo motivo ha censurato l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le prove articolate non sarebbero state decisive, deducendo anche qui un errore di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una svista percettiva, immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, che non può investire l'attività interpretativa o valutativa del giudice e deve riguardare un fatto non controverso nel processo. Nel caso concreto, la questione dell'obbligo di registrazione dell'assenza era stata oggetto di discussione nei gradi di merito ed era stata specificamente decisa dalla Corte d'appello; inoltre, la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali. Analoga considerazione è stata svolta per il tema del rientro in abitazione privata per attività d'ufficio, già ritenuto soggetto a preventiva autorizzazione dalla Corte territoriale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza investiva comunque un giudizio valutativo sulle prove e non una mera svista percettiva. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata come base dell'illecito disciplinare contestato al dipendente pubblico per l'assenza non correttamente registrata dal luogo di lavoro.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione dei fatti, evidente e rilevabile dal solo confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare valutazioni o apprezzamenti del giudice su fatti controversi.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo implicitamente nel ragionamento sull'onere di allegazione e prova delle circostanze di fatto, ma non oggetto di un'affermazione autonoma di diritto nel testo.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro una sentenza di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza della svista percettiva, miri in realtà a contestare l'interpretazione del materiale processuale o la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
  • Se la questione dedotta in revocazione era già stata oggetto di contraddittorio e di specifica statuizione nei gradi di merito o nel giudizio di legittimità, manca il presupposto del fatto non controverso richiesto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
  • L'errore revocatorio deve emergere in modo immediato dal confronto tra decisione e atti del processo, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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