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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04366/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, con cui erano stati determinati maggiori ricavi sulla base degli studi di settore. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla CTP, che aveva respinto il ricorso; la CTR aveva poi confermato il rigetto, rilevando, tra l’altro, la regolare delega alla sottoscrizione dell’avviso, l’avvenuto contraddittorio endoprocedimentale e la motivazione dell’accertamento, anche in considerazione della reiterata incongruenza dei redditi dichiarati negli anni 2006-2010. In Cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita invalidità della delega di firma, che avrebbe dovuto indicare nominativo, ragioni e durata, ed essere allegata all’atto; 2) violazione dell’art. 12 L. 212/2000 per mancata considerazione delle ragioni difensive nel contraddittorio; 3) violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione sull’uso della documentazione prodotta e sugli elementi giustificativi dell’accertamento induttivo; 4) violazione degli artt. 62-bis d.l. 331/1993 e 2697 c.c. perché l’accertamento sarebbe stato fondato solo sugli studi di settore, senza adeguata prova delle gravi incongruenze e senza considerare lo studio evoluto più favorevole; 5) violazione dell’art. 16 d.lgs. 472/1997 per asserita carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la delega alla sottoscrizione dell’avviso può essere conferita con ordini di servizio e mediante indicazione della qualifica del delegato, senza necessità di indicazione nominativa né di allegazione all’atto; che il contraddittorio endoprocedimentale era stato regolarmente attivato con più convocazioni del contribuente; che l’accertamento da studi di settore era stato motivato sulla base della grave incongruenza dei redditi dichiarati e del comportamento antieconomico, con onere del contribuente di provare le circostanze idonee a escludere l’applicazione degli standard; che il controllo richiesto in cassazione tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    La sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere delegata con delega di firma a un funzionario diverso dal titolare del potere, mediante ordini di servizio; non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato né l’allegazione della delega all’atto impositivo.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    Il contribuente lamentava la mancata considerazione delle proprie osservazioni; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato in concreto rispettato e che l’Ufficio avesse tenuto conto delle interlocuzioni svolte.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    L’avviso deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché articolata sulle risultanze degli studi di settore, sul contraddittorio e sulle incongruenze reddituali pregresse.

  • art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993, conv. in L. n. 427 del 1993

    Gli studi di settore operano come presunzioni semplici e richiedono il previo contraddittorio con il contribuente; la gravità, precisione e concordanza dell’accertamento si consolidano all’esito del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta attivato il contraddittorio e motivato l’avviso sugli elementi emersi, grava sul contribuente l’onere di provare le circostanze che escludono l’applicazione degli standard o la specifica realtà economica diversa da quella presunta.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    La censura sulla motivazione del provvedimento sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile per il limite della doppia conforme, non per una valutazione nel merito della norma.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati scrutinati secondo i diversi vizi denunciati; il quinto, veicolato come vizio di motivazione, è risultato precluso dal regime della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si censura specificamente la diversità delle ragioni delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, quando si tratta di mera delega di firma nell’organizzazione interna dell’ufficio, può essere validamente conferita mediante ordini di servizio e non richiede l’indicazione nominativa del funzionario delegato né l’allegazione della delega all’atto.
  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio preventivo con il contribuente è elemento necessario: l’ufficio deve attivarlo e motivare l’avviso anche in relazione alle osservazioni disattese; tuttavia, una volta instaurato il contraddittorio, il contribuente ha l’onere di dimostrare le circostanze concrete che impediscono l’applicazione degli standard o che descrivono una realtà economica diversa.
  • L’accertamento da studi di settore non si esaurisce nello scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma può essere sostenuto anche da ulteriori indici, come la reiterata incongruenza delle dichiarazioni pregresse o il comportamento antieconomico dell’impresa, purché tali elementi siano esplicitati nella motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, se la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Quando sulle medesime questioni vi è doppia conforme tra primo e secondo grado, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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