Sentenza n. 334/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 25 del 13/10/22 con la quale il Sindaco del Comune di Matrice ha ordinato ai ricorrenti di ripristinare la strada comunale ivi indicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di ripristino del tracciato di una strada comunale ad uso pubblico, modificato mediante aratura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sindacale che imponeva loro di ripristinare una strada comunale. Hanno dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità dell'ordinanza per la mancata sottoscrizione del funzionario tecnico che avrebbe curato l'istruttoria; illegittimità per la mancata allegazione degli atti richiamati nel provvedimento; insussistenza dell'occupazione abusiva della strada, sostenendo di avere ripristinato il proprio terreno che sarebbe stato arbitrariamente occupato dal tracciato stradale; difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la modifica illegittima del tracciato stradale. Dai verbali di constatazione e sopralluogo, aventi natura fidefaciente, risultava che uno dei ricorrenti aveva arato per circa 130 metri la strada comunale Morracino, impedendo il transito veicolare; tale circostanza era stata sostanzialmente confermata dagli stessi ricorrenti. L'uso pubblico del tracciato precedente risultava inoltre dagli accertamenti tecnici, dalla mappa catastale e dall'immagine satellitare, non specificamente contestati. Eventuali pretese proprietarie avrebbero dovuto essere fatte valere nelle forme previste dall'ordinamento e non mediante modifica unilaterale dello stato dei luoghi. La violazione dell'art. 7 l. 241/1990 non comportava l'annullamento, poiché la correttezza sostanziale del provvedimento rendeva applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non sussisteva nullità per la mancata firma del funzionario tecnico: l'ordinanza, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, rientrava nella competenza esclusiva del Sindaco, unico legittimato a sottoscriverla. La mancata allegazione degli atti istruttori richiamati non costituiva vizio di legittimità, potendo tali atti essere acquisiti mediante accesso. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, alla luce degli accertamenti compiuti e della prova dell'alterazione del tracciato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta inidonea a determinare l'annullamento quando la correttezza sostanziale del provvedimento consente l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento non è annullabile per il vizio procedimentale dedotto quando il suo contenuto sostanziale non avrebbe potuto essere diverso.
art. 50 d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata quale base, insieme all'art. 54 d.lgs. 267/2000, dell'ordinanza sindacale impugnata.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La norma è richiamata quale base, insieme all'art. 50 d.lgs. 267/2000, dell'ordinanza adottata dal Sindaco, la cui sottoscrizione è stata ritenuta sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento quando, alla luce degli accertamenti acquisiti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Un'ordinanza sindacale adottata nell'esercizio di una competenza propria del Sindaco non è nulla per la mancata sottoscrizione del funzionario tecnico che abbia svolto l'istruttoria, quando la legge individua nel Sindaco l'organo competente ad adottare e sottoscrivere l'atto.
- La mancata allegazione al provvedimento degli atti istruttori richiamati non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, qualora tali atti siano conoscibili o acquisibili dall'interessato mediante accesso e non sia compromessa la possibilità di difesa.
- Il privato non può modificare unilateralmente il tracciato di una strada destinata all'uso pubblico per far valere una pretesa proprietaria sul sedime o sulle aree limitrofe; eventuali diritti dominicali devono essere fatti valere nelle forme previste dall'ordinamento.
- La prova dell'alterazione materiale di una strada pubblica, risultante da verbali tecnici aventi natura fidefaciente e non specificamente contestata, unitamente ad altri elementi oggettivi non contestati, esclude il difetto di istruttoria dell'ordine amministrativo di ripristino.
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