Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 334/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza n. 25 del 13/10/22 con la quale il Sindaco del Comune di Matrice ha ordinato ai ricorrenti di ripristinare la strada comunale ivi indicata.

Giustizia amministrativa202300159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di ripristino del tracciato di una strada comunale ad uso pubblico, modificato mediante aratura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sindacale che imponeva loro di ripristinare una strada comunale. Hanno dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità dell'ordinanza per la mancata sottoscrizione del funzionario tecnico che avrebbe curato l'istruttoria; illegittimità per la mancata allegazione degli atti richiamati nel provvedimento; insussistenza dell'occupazione abusiva della strada, sostenendo di avere ripristinato il proprio terreno che sarebbe stato arbitrariamente occupato dal tracciato stradale; difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dimostrata la modifica illegittima del tracciato stradale. Dai verbali di constatazione e sopralluogo, aventi natura fidefaciente, risultava che uno dei ricorrenti aveva arato per circa 130 metri la strada comunale Morracino, impedendo il transito veicolare; tale circostanza era stata sostanzialmente confermata dagli stessi ricorrenti. L'uso pubblico del tracciato precedente risultava inoltre dagli accertamenti tecnici, dalla mappa catastale e dall'immagine satellitare, non specificamente contestati. Eventuali pretese proprietarie avrebbero dovuto essere fatte valere nelle forme previste dall'ordinamento e non mediante modifica unilaterale dello stato dei luoghi. La violazione dell'art. 7 l. 241/1990 non comportava l'annullamento, poiché la correttezza sostanziale del provvedimento rendeva applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non sussisteva nullità per la mancata firma del funzionario tecnico: l'ordinanza, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, rientrava nella competenza esclusiva del Sindaco, unico legittimato a sottoscriverla. La mancata allegazione degli atti istruttori richiamati non costituiva vizio di legittimità, potendo tali atti essere acquisiti mediante accesso. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, alla luce degli accertamenti compiuti e della prova dell'alterazione del tracciato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta inidonea a determinare l'annullamento quando la correttezza sostanziale del provvedimento consente l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento non è annullabile per il vizio procedimentale dedotto quando il suo contenuto sostanziale non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La norma è richiamata quale base, insieme all'art. 54 d.lgs. 267/2000, dell'ordinanza sindacale impugnata.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La norma è richiamata quale base, insieme all'art. 50 d.lgs. 267/2000, dell'ordinanza adottata dal Sindaco, la cui sottoscrizione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento quando, alla luce degli accertamenti acquisiti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Un'ordinanza sindacale adottata nell'esercizio di una competenza propria del Sindaco non è nulla per la mancata sottoscrizione del funzionario tecnico che abbia svolto l'istruttoria, quando la legge individua nel Sindaco l'organo competente ad adottare e sottoscrivere l'atto.
  • La mancata allegazione al provvedimento degli atti istruttori richiamati non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, qualora tali atti siano conoscibili o acquisibili dall'interessato mediante accesso e non sia compromessa la possibilità di difesa.
  • Il privato non può modificare unilateralmente il tracciato di una strada destinata all'uso pubblico per far valere una pretesa proprietaria sul sedime o sulle aree limitrofe; eventuali diritti dominicali devono essere fatti valere nelle forme previste dall'ordinamento.
  • La prova dell'alterazione materiale di una strada pubblica, risultante da verbali tecnici aventi natura fidefaciente e non specificamente contestata, unitamente ad altri elementi oggettivi non contestati, esclude il difetto di istruttoria dell'ordine amministrativo di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiIncompetenzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.