Sentenza n. 5401/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del provvedimento fascicolo abusivo n. 1189/2015 avente ad oggetto “atto di acquisizione al patrimonio del Comune di Rocca Priora (Rm) – art. 31 D.P.R. 380/2001 – Proietti Anna notificato alla ricorrente in data 13.03.2024” e con il quale la Responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia privata dispone la acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Rocca Priora del capannone in premessa descritto sito in località “Arenatura”, distinto in catasto fabbricati al foglio 22, particella 300, sub 1 e 2, e relativa area di sedime distinta in catasto terreni al foglio 22, particella 300, per complessivi mq 3138 corrispondenti a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell’atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del capannone abusivo, dell'area di sedime e dell'area ulteriore, adottato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita adottato dal Comune a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 30 settembre 2015. Con il primo motivo ha dedotto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento e della leale collaborazione, nonché violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il verbale della Polizia Locale di accertamento dell'inottemperanza non fosse idoneo a fondare l'immissione in possesso e la trascrizione, in quanto non recepito da un autonomo provvedimento conclusivo dell'Ufficio Urbanistica. Ha inoltre lamentato la mancata notifica delle precedenti comunicazioni della Polizia Locale relative all'inottemperanza alle ordinanze di demolizione del 2001 e del 2002. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15, comma 2, l.r. Lazio 15/2008, oltre a illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il Comune, pur richiamando la disciplina regionale, avesse acquisito un'area pari a dieci volte la superficie abusiva, applicando in concreto il limite massimo previsto dalla norma statale. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà tra atti, per non avere il Comune considerato il contraddittorio sviluppatosi in relazione al precedente provvedimento di acquisizione del 2016 e una nota comunale del 2021 con cui si era riservato ulteriori approfondimenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il procedimento ex art. 31 d.P.R. 380/2001 si articola nell'ingiunzione di demolizione, nell'accertamento dell'inottemperanza mediante verbale e nel successivo provvedimento di acquisizione, che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione. Il verbale della Polizia Locale ha natura endoprocedimentale e dichiarativa, non è autonomamente impugnabile e non deve necessariamente essere notificato al privato. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato, richiamando il verbale del 7 aprile 2016 e disponendo l'acquisizione, ha fatto proprio l'accertamento dell'inottemperanza, anche senza formule sacramentali. Le contestazioni riferite alle precedenti ordinanze del 2001 e del 2002 riguardavano un distinto provvedimento di acquisizione del 2016, non impugnato, e comunque la mancata notifica delle relative comunicazioni non determinava illegittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la ricorrente sosteneva l'applicazione di una disciplina regionale che, nella sua prospettazione, sarebbe stata per lei più sfavorevole non prevedendo il limite del decuplo. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato: la disciplina regionale e quella statale coesistono e il limite massimo di dieci volte la superficie abusiva deve essere rispettato. Il terzo motivo è stato respinto perché il contraddittorio richiamato dalla ricorrente riguardava il precedente provvedimento di acquisizione del 2016, mentre l'atto impugnato si fondava su una diversa ordinanza di demolizione e su un nuovo accertamento dell'inottemperanza. Non sussisteva quindi un obbligo di dar conto di tale interlocuzione, né contraddittorietà tra la nota comunale del 2021 e il nuovo provvedimento, adottato sulla base di un verbale regolarmente notificato. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
Il procedimento di acquisizione richiede l'ingiunzione di demolizione, l'accertamento dell'inottemperanza e il successivo provvedimento di acquisizione. Quest'ultimo costituisce il titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione; l'area ulteriore acquisibile non può superare dieci volte la superficie abusiva e deve essere individuata e motivata secondo le norme urbanistiche vigenti.
art. 15, comma 2, l.r. Lazio 15/2008
La disciplina regionale coesiste con quella statale e non esclude l'applicazione del limite massimo del decuplo previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
Il vizio di difetto di motivazione non sussiste quando il provvedimento individua adeguatamente il fondamento dell'acquisizione, richiamando il nuovo ordine di demolizione e il verbale di accertamento dell'inottemperanza.
Massime di principio
- Nel procedimento previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppone una sequenza composta dall'ingiunzione di demolizione, dall'accertamento dell'inottemperanza e dal provvedimento di acquisizione; quest'ultimo costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto.
- Il verbale della Polizia Locale che accerta l'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e dichiarativa; non è autonomamente impugnabile e la sua mancata notificazione al privato non determina, di per sé, l'illegittimità del procedimento.
- Il provvedimento di acquisizione può recepire l'accertamento contenuto nel verbale della Polizia Locale anche senza formule sacramentali, purché il responsabile comunale ne faccia proprio il contenuto e individui il bene, l'area di sedime e l'eventuale area ulteriore acquisita.
- La disciplina regionale dell'acquisizione conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione coesiste con la disciplina statale dell'art. 31 d.P.R. 380/2001; il limite massimo dell'area acquisibile, pari a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita, resta applicabile.
- Le contestazioni relative a un precedente provvedimento di acquisizione non incidono sulla legittimità di un successivo provvedimento fondato su una distinta ordinanza di demolizione e su un nuovo accertamento dell'inottemperanza.
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