Sentenza del 29/05/2015 n. 11233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, lamentando principalmente la mancata o irregolare notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1996, la carenza di motivazione dell’atto e l’irregolare produzione, in appello, della documentazione sulla notifica della cartella. In Cassazione ha dedotto vizi della motivazione della sentenza regionale, formazione di un giudicato interno, violazione delle norme sulla notificazione dell’avviso di accertamento e violazione del contraddittorio per la produzione tardiva di documenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibili tutti i motivi per difetto di specificità e autosufficienza. Il contribuente non aveva trascritto o indicato in modo adeguato gli atti necessari per verificare le proprie censure, né aveva dimostrato di aver tempestivamente contestato la produzione documentale o di essere stato privato del diritto di difesa. È stata confermata, quindi, la decisione della CTR che aveva ritenuto regolari le notifiche dell’avviso di accertamento e della cartella. F.F. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 3
La norma è stata richiamata in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari. La censura del contribuente non è stata esaminata nel merito perché ritenuta non adeguatamente formulata e documentata in Cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. La Corte ha evidenziato che l’Amministrazione può procedere tramite messo notificatore oppure mediante notificazione diretta a mezzo posta, e che il ricorrente non aveva chiarito quale procedimento fosse stato concretamente seguito.
Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla Legge n. 146 del 1998, art. 20
A partire dal 15 maggio 1998 l’Amministrazione finanziaria può notificare direttamente gli atti impositivi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ricorrere esclusivamente al messo notificatore.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3, e art. 160
art. 156, comma 3; art. 160
Sono stati invocati dal contribuente in materia di invalidità della notificazione. La Corte ha tuttavia rilevato che la censura non era autosufficiente e che la mera indicazione di un’agenzia di recapito non consentiva di stabilire l’invalidità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 329, comma 2, e art. 2909
art. 329, comma 2; art. 2909
Riguardano, rispettivamente, l’acquiescenza e il giudicato. La deduzione di un giudicato interno richiede l’indicazione precisa delle rationes decidendi non impugnate e la trascrizione degli atti rilevanti; tale requisito non è stato rispettato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32, 58, 61 e 62
artt. 24, 32, 58, 61 e 62
Le disposizioni disciplinano il processo tributario, la produzione documentale, i poteri del giudice d’appello e il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto non pertinenti o comunque non adeguatamente specificate le violazioni dedotte dal contribuente.
Codice di procedura civile, art. 101
Tutela il principio del contraddittorio. La violazione non è stata riconosciuta perché il ricorrente non aveva dimostrato di aver contestato tempestivamente la produzione documentale né di essere stato concretamente impedito nel formulare controdeduzioni.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; il contribuente se ne era avvalso, senza però superare le carenze di specificità e autosufficienza dei motivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente norme e precedenti: occorre indicare con precisione i fatti, trascrivere o localizzare gli atti rilevanti e spiegare il collegamento tra la violazione denunciata e la decisione impugnata.
- Chi deduce l’esistenza di un giudicato interno deve dimostrare esattamente quale autonoma motivazione della sentenza di primo grado non sia stata impugnata; una trascrizione parziale dell’atto di appello può rendere il motivo inammissibile.
- In materia di notifiche tributarie, la contestazione deve identificare concretamente il procedimento seguito, il soggetto notificatore, le modalità di consegna e l’eventuale difformità rispetto alla legge. La sola menzione di un’agenzia privata di recapito non dimostra automaticamente l’inesistenza della notifica.
- La notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari può essere valida quando effettuata secondo la disciplina applicabile; inoltre, la validità dell’uso di un’agenzia di recapito dipende dalle concrete modalità operative e dagli eventuali rapporti con l’amministrazione postale.
- La tardività della produzione documentale deve essere contestata tempestivamente e occorre dimostrare di non aver potuto esercitare il diritto di difesa; in mancanza, la censura per violazione del contraddittorio può essere dichiarata inammissibile.
- La legittimazione processuale nelle controversie tributarie instaurate dopo l’operatività dell’Agenzia delle Entrate spetta normalmente a quest’ultima, non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Una sentenza tributaria non è nulla per motivazione sintetica se consente comunque di individuare il thema decidendum e le ragioni essenziali della decisione; la mera insufficienza argomentativa rispetto alle aspettative della parte non integra necessariamente un vizio denunciabile in Cassazione.
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