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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18893/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento esecutivo l'interessato aveva chiesto di unificare, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., quattro sentenze irrevocabili di condanna ritenendo che i fatti fossero avvinti dal medesimo disegno criminoso. Le decisioni riguardavano, in sintesi, tre episodi di furto aggravato commessi in diversi momenti a Carini e una successiva condanna per possesso di strumenti atti allo scasso e porto/detenzione di arma da taglio o arma impropria. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione ritenendo i reati eterogenei, commessi in contesti diversi e privi di un comune tratto programmatico. In cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe omesso di valorizzare lo stato di tossicodipendenza del condannato, asseritamente idoneo a spiegare la preventiva programmazione unitaria dei reati contro il patrimonio, commessi per procurarsi denaro o risorse per l'acquisto di stupefacenti; ha inoltre censurato la ritenuta preclusione processuale e l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato sull'assenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando la natura occasionale e contingente delle condotte e l'assenza di elementi concreti da cui desumere una programmazione unitaria. Quanto al profilo della tossicodipendenza, la Corte ha osservato che la deduzione difensiva era generica e non specificamente supportata nell'istanza, sicché non era configurabile un vizio motivazionale per omessa considerazione di un dato non adeguatamente allegato. Ha richiamato il principio secondo cui la tossicodipendenza può assumere rilievo solo se allegata e documentata in modo specifico e se collegata, insieme agli altri elementi, alla prova dell'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo altresì l'oscuramento dei dati identificativi ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; richiede la prova del medesimo disegno criminoso e non consente una mera rivalutazione astratta dei fatti senza specifiche allegazioni.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    È evocato come vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso, ma la Corte ritiene le doglianze infondate o non deducibili nei termini prospettati.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È evocato come vizio di motivazione; la Corte afferma che la motivazione del giudice dell'esecuzione era adeguata e che le censure miravano a una diversa lettura del merito.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Costituisce il parametro sostanziale del medesimo disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere indizio utile solo se collegato a reati ad esso dipendenti e in presenza delle altre condizioni richieste.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    È menzionato nel richiamo giurisprudenziale relativo alla possibilità di acquisire d'ufficio le sentenze rilevanti ai fini della valutazione della continuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione la continuazione può essere riconosciuta solo se dagli atti emergono elementi concreti e coerenti idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera contiguità temporale o la comune appartenenza dei fatti a una stessa area di criminalità.
  • Lo stato di tossicodipendenza del condannato può assumere rilievo quale fattore indicativo dell'unicità del programma criminoso solo se specificamente allegato, plausibilmente documentato e correlato ai singoli reati; una deduzione generica non impone al giudice una motivazione espressa sul punto.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova prospettazione fattuale non specificamente introdotta nell'istanza decisa dal giudice dell'esecuzione.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, solleciti una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di merito, senza evidenziare reali lacune logiche o giuridiche della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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