Ordinanza n. 31/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: misure organizzative per l'incontro di calcio Cremonese-Cagliari, con limitazione della vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione e al solo settore ospiti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sportiva e il suo rappresentante hanno impugnato il verbale del Gruppo Operativo Sicurezza del 3 gennaio 2026, la determinazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive n. 52 del 23 dicembre 2025 e la segnalazione della Questura di Cremona, contestando le misure organizzative adottate in relazione alla partita Cremonese-Cagliari e chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con decreto monocratico del 5 gennaio 2026 l'istanza cautelare era stata respinta. Dopo lo svolgimento della partita l'8 gennaio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato essere venuto meno l'interesse alla decisione cautelare e hanno chiesto di "riunire al merito" la domanda cautelare, espressione interpretata dal Collegio come richiesta di rinvio della fase cautelare all'udienza pubblica, senza univoca rinuncia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Ha escluso che la domanda cautelare potesse essere semplicemente riunita alla fase di merito, non ravvisando alcuna apprezzabile utilità nella confusione tra le due fasi processuali. Ha quindi esaminato la domanda cautelare nel merito e l'ha respinta, poiché, una volta svolto l'incontro calcistico, era venuto meno il pericolo di un danno grave e irreparabile, necessario per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e della limitata attività difensiva svolta dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la valutazione dei presupposti cautelari; nel caso concreto il pericolo di danno grave e irreparabile è stato ritenuto insussistente dopo lo svolgimento dell'evento sportivo.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere rinviata o confusa con la fase di merito in assenza di una concreta utilità processuale apprezzabile; le due fasi mantengono distinta funzione e autonomia.
- Quando l'evento cui si riferisce il provvedimento impugnato si è già svolto, viene meno il pericolo di un danno grave e irreparabile attuale e la domanda cautelare deve essere respinta per carenza del presupposto cautelare.
- Una richiesta formulata in modo non univoco come "riunione al merito" della domanda cautelare non equivale a rinuncia alla domanda stessa; il giudice deve quindi esaminarla, ove possibile, verificando la permanenza dei presupposti cautelari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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