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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14761/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Boateng impugnava la sentenza del Giudice di pace di Brescia che lo aveva condannato a una multa di euro 15.000 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 (violazione delle norme sull'immigrazione). L'appello era stato ritenuto inammissibile dal Tribunale di Brescia perché, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, contro le sentenze del giudice di pace che infliggono solo pena pecuniaria non è ammesso l'appello. In cassazione il ricorrente deduceva anche vizi formali (il Tribunale avrebbe adottato una sentenza anziché un'ordinanza senza correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p.) e contestava che non fossero stati valutati motivi non attinenti alla prova, in particolare l'asserita mancanza del provvedimento prefettizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che il Tribunale di Brescia aveva emesso una decisione con incompetenza funzionale e ha annullato senza rinvio tale sentenza. Ha però ricondotto l'impugnazione originaria al corretto rimedio procedurale qualificandola come ricorso per cassazione e, riesaminandola, l'ha dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile: il provvedimento prefettizio era stato effettivamente emesso nella stessa data contestata e la pena contestata era determinata nel minimo edittale, perciò le censure non reggevano. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286/1998, art. 14 comma 5-quater

    Norma sostanziale che ha fondato la responsabilità contestata (illecito in materia di immigrazione); la condanna è stata confermata implicitamente perché non sono emerse ragioni per escludere l'elemento materiale o il provvedimento amministrativo collegato.

  • d.lgs. n. 274/2000, art. 37

    Stabilisce i rimedi avverso le decisioni del giudice di pace: l'appello è ammesso solo per le sentenze che infliggono una pena diversa da quella pecuniaria. Per le sentenze che infliggono solo sanzioni pecuniarie l'impugnazione deve essere proposta in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 130

    Regola la correzione degli errori di forma nel provvedimento: il ricorrente lamentava che l'errore formale (sentenza anziché ordinanza) non era stato emendato, ma la Corte ha affrontato la questione nella logica dell'incompetenza funzionale e della qualificazione dell'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 568 comma 5

    Prevede che il giudice che riceve un atto di impugnazione con mezzo diverso da quello previsto debba verificare l'impugnabilità oggettiva e la 'voluntas impugnationis' e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente; la Corte ha richiamato questa regola per annullare la sentenza del Tribunale e requalificare l'impugnazione.

Massime di principio

  • Se contro una sentenza del giudice di pace che infligge solo una pena pecuniaria viene proposto appello, il giudice destinatario deve verificare l'impugnabilità e la volontà di impugnare e, se necessario, trasmettere gli atti o qualificare correttamente l'impugnazione: l'appello è improprio e il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
  • Un provvedimento emesso dal giudice incompetente nella forma (es. sentenza invece di ordinanza) può determinare l'annullamento della decisione senza rinvio quando si tratta di incompetenza funzionale; tuttavia la Corte può altresì requalificare l'atto di impugnazione per esaminare la questione sul merito se ciò è procedimentalmente consentito.
  • Le censure devono essere concrete e dimostrate: se l'atto di impugnazione contiene argomentazioni generiche o manifestamente infondate (per esempio perché il provvedimento amministrativo contestato risulta invece emesso), il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Le doglianze di forma (errore nella qualificazione del provvedimento) devono essere sollevate tempestivamente e, se possibile, emendate ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; l'omessa emendazione può indebolire la posizione del ricorrente ma non impedisce al giudice di verificare la correttezza dell'impugnazione secondo art. 568 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità manifesta può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda quando ricorrono profili di colpa nel ricorrente.

Testo integrale

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