Sentenza del 17/06/2016 n. 12579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del Comune e respinto il ricorso contro la cartella. Ha proposto undici motivi, contestando, tra l'altro, la validità della procura del difensore comunale dopo la cessazione del sindaco che l'aveva conferita, la notificazione dell'atto d'appello presso lo studio legale, la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo la riduzione dell'importo richiesto, l'asserita omessa o insufficiente motivazione della cartella e della sentenza, la mancata prova della notifica dell'atto presupposto, una presunta doppia imposizione, la produzione tardiva di documenti in appello, il mancato riconoscimento di una convenzione favorevole con il Comune e la violazione del principio di affidamento previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla procura e alla notificazione dell'appello, precisando che il mandato difensivo può valere per più gradi e che l'eventuale vizio della notifica era stato sanato dalla costituzione della contribuente. Ha escluso che la riduzione parziale della pretesa determinasse la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune non aveva annullato l'atto ma aveva rinunciato soltanto a una parte della pretesa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili, anche per mancato rispetto del principio di autosufficienza e per l'utilizzo di motivi di ricorso non coerenti con le doglianze effettivamente formulate. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse doppia imposizione, ma una questione relativa all'individuazione del soggetto passivo, individuato nella contribuente dopo lo sgravio delle cartelle emesse verso altra società. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110, commi 1 e 3
Disciplina la durata contrattuale degli incarichi relativi ai posti di responsabili dei servizi o degli uffici, alle qualifiche dirigenziali o all'alta specializzazione.
La norma riguarda gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione degli enti locali e non incide sulla permanenza o validità del mandato difensivo conferito dal Comune.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 7
Il mandato al difensore nel processo tributario può essere conferito anche per più gradi di giudizio.
Art. 83 c.p.c.
La procura alle liti può essere conferita per più gradi del processo; la cessazione dalla carica del sindaco che l'ha rilasciata non determina automaticamente l'invalidità del mandato difensivo.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La costituzione della parte destinataria può sanare il vizio della notificazione quando dimostra che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Art. 157 c.p.c.
Disciplina la rilevabilità e la sanatoria delle nullità processuali; nel caso concreto la doglianza è stata comunque superata dal raggiungimento dello scopo della notifica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, la parte non può lamentare validamente in cassazione l'omessa pronuncia su tali questioni.
Art. 112 c.p.c.
Quando il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente proposta, la censura corretta è quella di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., non un generico vizio di motivazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
Nel processo tributario è consentita, in appello, la produzione di nuovi documenti, senza le limitazioni previste dall'art. 345 c.p.c. nel rito ordinario.
Art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire o a impugnare; la contribuente non aveva interesse a contestare gli sgravi riferiti a un'altra società se la questione decisiva era soltanto l'individuazione del soggetto passivo.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato: violazione di legge, omessa pronuncia o vizio motivazionale non sono intercambiabili.
Art. 384 c.p.c.
Il riferimento è stato utilizzato in relazione alla possibilità di correggere o integrare la motivazione giuridica quando la decisione risulti conforme a diritto.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ma la relativa violazione deve essere stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi e adeguatamente documentata.
Art. 345 c.p.c.
Le limitazioni alla produzione di nuovi documenti proprie del rito ordinario non si applicano nello stesso modo al processo tributario, in ragione della disciplina speciale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- La validità della procura difensiva conferita da un ente locale non viene meno, di regola, per la cessazione dalla carica dell'amministratore che l'ha sottoscritta, se la procura è stata validamente rilasciata e copre più gradi di giudizio.
- Una notificazione eseguita presso il domicilio eletto o presso un luogo collegato alla parte può essere considerata efficace; inoltre, la costituzione del destinatario può sanare eventuali irregolarità quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
- La riduzione parziale della pretesa tributaria non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: tale effetto si verifica, in linea generale, quando l'atto venga annullato o la pretesa venga integralmente meno.
- Per contestare in cassazione l'omessa pronuncia su una questione, occorre dimostrare che essa sia stata proposta nei precedenti gradi e riproposta in appello; il motivo corretto è la violazione dell'art. 112 c.p.c., non il semplice vizio di motivazione.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale scegliere il corretto motivo di impugnazione e rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli atti, le eccezioni e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la censura.
- La doppia imposizione non può essere affermata soltanto perché una pretesa sia stata inizialmente notificata anche a un altro soggetto: occorre dimostrare che la medesima imposta sia stata definitivamente richiesta a più soggetti per lo stesso presupposto, mentre può trattarsi di una questione di individuazione dell'effettivo soggetto passivo.
- Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti anche in appello secondo la disciplina speciale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992; la parte che ne contesta l'utilizzabilità deve indicare con precisione quale specifica regola processuale sarebbe stata violata.
- La tutela dell'affidamento del contribuente richiede l'indicazione precisa della condotta dell'amministrazione che avrebbe generato l'affidamento, la tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito e la prova dei presupposti fattuali.
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