Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30892/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La Procura regionale contabile aveva convenuto un consigliere regionale per responsabilità amministrativa e contabile, a titolo di dolo, in relazione all’utilizzo di contributi pubblici erogati per il funzionamento del gruppo consiliare nel periodo 1 gennaio 2008 - 30 aprile 2008, sostenendo che parte delle spese rendicontate non fosse inerente alle finalità pubbliche previste dalla legge regionale e che la documentazione giustificativa fosse in parte falsa o comunque inidonea. Il primo giudice aveva condannato il convenuto, in solido con un altro consigliere per una parte della somma, e la Corte dei conti aveva rigettato gli appelli. Nel ricorso per cassazione il consigliere ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme costituzionali sull’insindacabilità delle opinioni e del voto dei consiglieri regionali e dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe esercitato un sindacato inammissibile sull’inerenza di spese rimesse alla discrezionalità politica del capogruppo e che il controllo interno/approvazione del rendiconto previsto dalla legge regionale escludesse un controllo esterno di legittimità contabile. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 14 e 105 del codice di giustizia contabile e dell’art. 221 c.p.c., lamentando che il giudice contabile avesse valutato la genuinità dei documenti di spesa pur essendo la questione di falsità devoluta al giudice ordinario e in presenza di un giudizio penale pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari resta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità erariale; l’approvazione del rendiconto da parte degli organi interni del Consiglio regionale costituisce una mera ratifica formale ex post e non un titolo giustificativo ex ante idoneo a sanare spese non inerenti, non effettive o non proporzionate alle finalità pubbliche. Ha quindi escluso che la pronuncia della Corte dei conti integrasse eccesso di potere giurisdizionale, poiché il giudizio di conformità alla legge dell’azione amministrativa resta nei limiti della giurisdizione contabile e non invade il merito politico delle scelte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: il giudice contabile aveva deciso la controversia sul rilievo che non fosse stato dimostrato un incidente di falso e aveva aggiunto solo ad abundantiam un’ulteriore considerazione sulla non idoneità della documentazione di spesa; il motivo attingeva solo questa seconda affermazione, priva di decisività. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 122, comma 4, Cost.

    "guarentigia" dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti

    La tutela non si estende alla gestione materiale dei fondi pubblici dei gruppi consiliari né rende non sindacabile la responsabilità erariale per spese non inerenti o non effettive.

  • art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994

    La Corte dei conti può verificare la conformità alla legge dell'azione amministrativa e la responsabilità erariale nei limiti della sua giurisdizione, senza sconfinare nel merito politico.

  • art. 14 codice di giustizia contabile

    L’incidente di falso è riservato al giudice ordinario; la sospensione del giudizio contabile presuppone che la querela di falso sia effettivamente proposta e provata.

  • art. 105 codice di giustizia contabile

    Se il giudizio può essere deciso indipendentemente dal documento contestato, il giudice contabile decide la controversia principale senza attendere la definizione dell’incidente di falso.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di querela di falso, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull’ulteriore contributo unificato.

  • d.l. n. 174 del 2012

    Il suo richiamo è stato ritenuto inconferente, perché contiene una funzione di controllo della Corte dei conti estranea alla sfera giurisdizionale.

  • legge regionale n. 38 del 1990

    La disciplina regionale sul controllo interno del rendiconto non esclude la responsabilità erariale né limita la giurisdizione contabile.

Massime di principio

  • La gestione di fondi pubblici attribuiti a gruppi consiliari regionali è soggetta al sindacato della Corte dei conti per responsabilità erariale, anche quando la normativa interna preveda un controllo o un’approvazione del rendiconto da parte di organi del Consiglio regionale.
  • L’approvazione del rendiconto da parte di organi interni dell’assemblea ha natura di ratifica formale successiva e non costituisce un titolo deliberativo ex ante idoneo a legittimare spese non inerenti, non effettive o sproporzionate rispetto alle finalità pubbliche del contributo.
  • La guarentigia di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali non copre l’attività materiale di gestione delle risorse finanziarie e non impedisce l’accertamento della responsabilità contabile per l’impiego illecito di denaro pubblico.
  • Integra eccesso di potere giurisdizionale solo la decisione contabile che travalichi il giudizio di legittimità dell’azione amministrativa e invada il merito politico; resta invece nei limiti della giurisdizione il controllo sulla conformità della spesa alle finalità pubbliche e sulla correttezza della documentazione giustificativa.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non attinga la ratio decidendi della sentenza impugnata ma si rivolga soltanto a una argomentazione svolta ad abundantiam, priva di autonoma decisività.
  • L’incidente di falso deve risultare effettivamente introdotto; in mancanza di prova della querela di falso o se la controversia è decidibile indipendentemente dal documento contestato, il giudice contabile può pronunciare sulla domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.