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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-511/18

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 (Estratti). — XH contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2017 – Decisione di non promozione – Chiarezza e precisione di un motivo di ricorso – Regola di concordanza – Rimessione in discussione di atti definitivi – Ricevibilità – Articolo 45 dello Statuto – Rapporto intermedio sullo svolgimento del periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova – Rapporto informativo – Elementi considerati ai fini dello scrutinio per merito comparativo – Regolarità del procedimento – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-511/18

Giurisprudenza europea62018TJ0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di non promuovere XH al grado AD 6 nell’esercizio 2017. Ha ritenuto irregolare lo scrutinio per merito comparativo perché erano stati presi in considerazione documenti relativi al periodo di prova, non assimilabili ai rapporti informativi previsti dall’articolo 45 dello Statuto. Ha inoltre riconosciuto che tale illegittimità aveva causato un danno morale alla ricorrente, liquidato in EUR 2000.

Funzione pubblica UE: annullamento della decisione di non promozione di un funzionario a causa della illegittima presa in considerazione di rapporti relativi al periodo di prova nello scrutinio comparativo dei meriti; risarcimento del danno morale.

La questione giuridica

Se il procedimento di promozione 2017 fosse irregolare perché, nello scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’autorità di nomina ha preso in considerazione, direttamente o indirettamente, un rapporto intermedio sul periodo di prova e un rapporto di fine periodo di prova, anziché limitarsi ai rapporti informativi; e, in caso affermativo, se tale irregolarità abbia avuto un’incidenza decisiva tale da giustificare l’annullamento della decisione di non promozione. In via conseguente, se sussistano i presupposti della responsabilità dell’Unione per il danno morale dedotto dalla ricorrente.

Principio di diritto

Nel procedimento di promozione dei funzionari, lo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto deve fondarsi sui rapporti informativi pertinenti; un rapporto di fine periodo di prova, e a maggior ragione un rapporto intermedio sul periodo di prova, non possono essere presi in considerazione in tale fase salvo circostanze eccezionali, che nel caso di specie non ricorrevano. La loro presa in considerazione, diretta o indiretta, costituisce un’irregolarità idonea a viziare la decisione di non promozione quando può aver avuto un’incidenza decisiva sul risultato. Tale illegittimità fonda altresì la responsabilità dell’Unione per il danno morale subito dalla funzionaria, liquidato equitativamente in EUR 2000.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Decisione C(2013) 8968 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Funzione pubblica – non promozione e uso improprio dei rapporti di periodo di prova

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria della Commissione/OLAF avverso la decisione di non inserirla nell’elenco dei promossi nell’esercizio 2017. La controversia concerne soprattutto la portata dell’articolo 45 dello Statuto nella valutazione comparativa dei meriti e, in via conseguente, la domanda risarcitoria per danno morale.

Fatti e svolgimento della vicenda amministrativa

La ricorrente, assunta nel grado AD 5 presso l’OLAF dopo un periodo di prova, era stata trasferita in un’altra unità già nel corso del 2014. Nel corso degli anni successivi si sono susseguiti diversi atti amministrativi e procedimenti interni: rapporto intermedio sul periodo di prova, rapporto di fine periodo di prova, rapporti informativi per il 2015 e il 2016, domande di assistenza per presunte molestie, reclami, procedimento dinanzi al GEPD e, infine, il procedimento di promozione 2017.

Il punto centrale della vicenda è che, nel fascicolo personale della ricorrente, figurava un rapporto intermedio sul periodo di prova contenente critiche particolarmente severe, allegato al rapporto di fine periodo di prova. Durante lo scrutinio per merito comparativo del procedimento di promozione, tale documento è stato consultato, anche direttamente da un membro del comitato di promozione, e ha inciso sulla valutazione finale che ha portato alla mancata promozione.

Domanda di annullamento: eccezioni preliminari

Il Tribunale ricorda anzitutto che la domanda diretta contro il rigetto del reclamo non ha autonoma portata, ma si confonde con la domanda di annullamento dell’atto originario, ossia la decisione di non promozione. La ricorrente aveva formulato due motivi: irregolarità del procedimento di promozione 2017 ed errore manifesto di valutazione nello scrutinio comparativo.

Sul piano della ricevibilità, il Tribunale respinge l’eccezione relativa alla mancanza di chiarezza del primo motivo e quella fondata sulla violazione della regola di concordanza. Dichiara invece irricevibili le censure rivolte contro la presenza del rapporto intermedio sul periodo di prova nel fascicolo personale ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto e contro i rapporti informativi del 2015 e 2016, in quanto si trattava di atti divenuti definitivi.

Normativa applicabile e funzione dei diversi rapporti

Il Tribunale richiama l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, secondo cui l’autorità di nomina deve prendere in considerazione, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, in particolare i rapporti informativi. Richiama inoltre l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45, che rinvia ai rapporti informativi redatti dopo l’ultima promozione o l’assunzione.

Viene ribadito che i rapporti rilevanti ai sensi dell’articolo 45 sono i rapporti informativi ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto. Il rapporto informativo ha la funzione di fornire all’amministrazione una valutazione periodica e complessiva della carriera del funzionario, mentre il rapporto di fine periodo di prova è concepito per valutare l’idoneità del funzionario in prova alla nomina in ruolo. I rapporti sul periodo di prova, e i provvedimenti connessi allo svolgimento del periodo di prova, hanno dunque oggetto e finalità diversi rispetto ai rapporti informativi e, in linea di principio, non possono essere usati nel procedimento di promozione.

Ragionamento della Corte: illegittima presa in considerazione del rapporto di periodo di prova

Il Tribunale osserva che, nel caso concreto, il rapporto di fine periodo di prova della ricorrente conteneva un rinvio esplicito al rapporto intermedio e ne riproduceva in sostanza il contenuto critico. Inoltre, il rapporto intermedio era accessibile nel Sysper 2 in allegato al rapporto di fine periodo di prova, e un membro del CPP lo aveva consultato direttamente prima della decisione finale.

Il Tribunale sottolinea che non ricorrevano circostanze eccezionali che potessero giustificare la presa in considerazione di tali documenti nel procedimento di promozione, poiché la ricorrente disponeva già di due rapporti informativi annuali, peraltro positivi e sufficienti ai fini dello scrutinio comparativo. A ciò si aggiunge che il rapporto intermedio sul periodo di prova era stato redatto in un contesto conflittuale e conteneva critiche fortemente soggettive e inusuali, che non potevano essere equiparate ai rapporti informativi annuali.

Ne consegue che la considerazione, diretta o indiretta, del rapporto di fine periodo di prova e del rapporto intermedio sul periodo di prova nello scrutinio comparativo ha violato l’articolo 45 dello Statuto e ha costituito un’irregolarità del procedimento.

Incidenza dell’irregolarità sulla decisione di non promozione

Per ottenere l’annullamento non basta un’irregolarità astratta: occorre che essa abbia potuto incidere in modo decisivo sul risultato del procedimento. Il Tribunale ritiene integrato tale requisito. Evidenzia che il rapporto di fine periodo di prova, con l’allegato rapporto intermedio, ha potuto influenzare negativamente la valutazione della ricorrente nella sezione relativa a efficacia, competenza e condotta in servizio; inoltre, la consultazione del rapporto intermedio da parte di un membro del comitato di promozione ha potuto incidere sulla formazione del parere finale.

Per tali ragioni, il Tribunale conclude che, in assenza dell’irregolarità, la decisione di promuovere o non promuovere la ricorrente avrebbe potuto essere diversa. Accoglie quindi il primo motivo e annulla la decisione di non promozione, senza esaminare il secondo motivo e senza esaminare le richieste istruttorie della ricorrente.

Domanda risarcitoria e responsabilità dell’Unione

Quanto al danno morale, il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’Unione richiede cumulativamente: illegittimità del comportamento, esistenza del danno e nesso causale. Ritenuta già accertata l’illegittimità della decisione di non promozione, il Tribunale reputa che la ricorrente abbia subito uno stato di inquietudine e incertezza circa la propria reputazione e il proprio avvenire professionale, direttamente derivante dall’illecito.

Il danno morale viene considerato distinto e non integralmente compensato dal solo annullamento dell’atto. Tenuto conto del fatto che la ricorrente è stata promossa già nell’esercizio successivo, il Tribunale liquida il danno in via equitativa in EUR 2000.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione di non promuovere XH al grado AD 6 nell’esercizio 2017;
  • condanna la Commissione a versare EUR 2000 a titolo di risarcimento del danno morale;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna la Commissione alle spese.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia conferma che, nelle promozioni dei funzionari UE, l’amministrazione non può fondare lo scrutinio comparativo su documenti nati per finalità diverse dalla valutazione della carriera, come i rapporti di periodo di prova, salvo circostanze eccezionali adeguatamente dimostrate. La sentenza è rilevante anche sul piano probatorio: se un documento improprio può aver influito sul giudizio comparativo, la decisione di non promozione può essere annullata e può sorgere anche un obbligo risarcitorio per danno morale.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapromozione dei funzionariprocedimento disciplinare e valutazione del personaleresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeadanno morale

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