Cassazione Penale, Sentenza n. 27631/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici: secondo la difesa la sanzione avrebbe dovuto essere parametrata sulla misura della "pena-base" del reato più grave, al netto degli aumenti per la continuazione; nel caso concreto la pena complessiva era di 2 anni e 8 mesi, dunque inferiore alla soglia dei 3 anni ritenuta per l'applicabilità della pena accessoria
La decisione
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, eliminandola. Il Collegio riafferma il principio generale secondo cui, nei reati unificati dal vincolo della continuazione, per l'applicazione delle pene accessorie deve farsi riferimento alla pena-base concretamente inflitta per il reato più grave (eventualmente ridotta per scelta del rito) e non alla pena complessiva comprensiva dell'aumento per la continuazione. Tuttavia, nel caso di specie la pena era stata determinata mediante aumento per continuazione con reato già giudicato: in tali ipotesi il giudice di merito che interviene solo sull'aumento non può riesaminare il giudicato formatosi sulla precedente decisione circa l'applicabilità della pena accessoria. Rilevato che non sussistono le condizioni per l'irrogazione dell'interdizione dai pubblici uffici, la Corte annulla senza rinvio la parte relativa alla pena accessoria
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 (Amato, Rv. 286862 -03)
Principio secondo cui, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie in caso di continuazione, si deve fare riferimento alla misura della pena-base del reato più grave e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per la continuazione
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 1190 del 18/10/2021, dep. 2022 (Kulaj, Rv. 282996 – 01)
Principio secondo cui, quando la continuazione è riconosciuta con reato già giudicato, il giudice che si limita a determinare l'aumento non può rimettere in discussione il giudicato precedente circa l'applicabilità della pena accessoria
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992 (Arbore, Rv. 189711)
Conferma del principio di non revisione del giudicato su questioni già decise in precedenti sentenze connesse ai reati oggetto di continuazione
Pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici, interdizione legale)
Nella giurisprudenza richiamata si interpreta che l'irrogazione delle pene accessorie si valuta sulla base della pena-base del reato più grave concretamente inflitta, salvo che il giudizio riguardi solo l'aumento per continuazione con reato già giudicato, nel qual caso il giudicato precedente non può essere riesaminato
Massime di principio
- Quando più reati sono unificati per continuazione, per decidere se applicare una pena accessoria (es. interdizione dai pubblici uffici) bisogna guardare alla pena-base del reato più grave così come concretamente inflitta, non alla pena complessiva comprensiva degli aumenti per continuazione
- Se la pena è stata aumentata in ragione della continuazione con un reato per il quale è già intervenuto giudicato, il giudice che decide sull'aumento non può riesaminare o modificare il giudicato pregresso in ordine all'applicabilità di una pena accessoria
- Se, alla luce della corretta modalità di calcolo (pena-base del reato più grave), non sussistono i presupposti per la pena accessoria, la parte della sentenza che la prevede può essere annullata senza rinvio
- In ricorsi relativi a pene accessorie è essenziale distinguere la struttura della motivazione e della determinazione della pena (se la decisione riguarda la pena-base o solo l'aumento per continuazione), perché ciò incide direttamente sulla possibilità di rimettere in discussione precedenti decisioni giudiziali
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