Sentenza n. 4248/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.362/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 362/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 362/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Il titolo riconosceva per l’anno scolastico 2022/2023 il diritto alla somma complessiva di 500 euro mediante la carta elettronica prevista per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. Ha chiesto di ordinare al Ministero il pagamento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e condannare l’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il ricorso è accolto: il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per pagare le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali importi già versati, oltre agli accessori di legge e agli interessi successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti stabiliti dal titolo e dalla legge. I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza in base al titolo e alle norme applicabili. Il TAR ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso e che il credito era documentato e non adeguatamente contestato. Per il caso di inutile scadenza del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il dovuto e adottando gli atti necessari; non è riconosciuto un compenso al commissario. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato; quando la pretesa è documentata e non adeguatamente contestata, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare le misure necessarie all’esecuzione.
artt. 1282 e ss. c.c.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate dall’Amministrazione alla luce del titolo e delle norme applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti previsti dalla legge.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per l’avvio dell’azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare l’inottemperanza, assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2022/2023 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La disposizione è il fondamento normativo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente la cui attribuzione, per l’anno scolastico indicato, era stata riconosciuta dal titolo da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese di lite liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le disposizioni processuali sono richiamate a fondamento della distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico dell’Amministrazione soccombente solo se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine, predisponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua esatta consistenza deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore, inclusi quelli relativi agli interessi, non vincolano definitivamente l’Amministrazione, che deve determinarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
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