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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36441/2024 del 30/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame per presunta violazione di legge (art. 292 c.p.p. lett. c) e c) bis): il ricorrente denunciava una "motivazione asfittica", sostenendo che il Tribunale del riesame si sia limitato a trasporre la richiesta del Pubblico Ministero senza un effettivo vaglio critico del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, lamentando la nullità dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma motivazione quanto alla "pregnanza e attualità delle esigenze cautelari".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente avesse eccepito solo la nullità per carenza di autonoma motivazione in relazione alle esigenze cautelari e non sulla gravità del quadro indiziario, sicché il riesame ha correttamente esaminato la questione entro i limiti del devolutum. La Corte ha inoltre osservato che, benché il Gip avesse usato tecniche di "copia-incolla", non aveva abdicated alla funzione di controllo; il provvedimento di primo grado contiene elementi che evidenziano il ruolo del ricorrente nel sodalizio mafioso denominato "batanesi" e la gravità della posizione (traffico di stupefacenti, truffe comunitarie). Per questi motivi la mancata indicazione formale di specifiche ragioni alternative non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza quando dal complesso motivazionale risulti evidente l'incidenza delle considerazioni sulla pericolosità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la funzione del Tribunale in sede di riesame; richiamata per inquadrare la competenza del giudice che ha confermato la misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo di tipo mafioso: la misura custodiale è stata applicata anche con riferimento al capo relativo a questo articolo, valorizzando il ruolo del ricorrente nel sodalizio "batanesi".

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) bis)

    Norme sulla motivazione degli ordini cautelari e sulla necessità di indicare, in caso di carcere, le concrete ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La Corte ha precisato che la mera omissione formale non determina nullità quando dal complesso motivazionale emergono chiaramente le ragioni sostanziali.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari; richiamato in relazione all'obbligo di motivare perché le esigenze non possano soddisfarsi con misure meno afflittive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti comunicativi di cancelleria a seguito della decisione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Precedente citato in tema di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di riesame e di legittimità non si possono sollevare censure non dedotte dinanzi al giudice dell'istanza precedente: l'ambito di scrutinio resta ancorato al devolutum.
  • La mancata formulazione formale di una motivazione autonoma non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare se dal complesso motivazionale emergono con sufficiente chiarezza le ragioni sostanziali della misura (gravità del quadro indiziario, ruolo nell'organizzazione, pericolosità sociale).
  • Le censure generiche e aspecifiche sulla carenza del quadro indiziario sono inefficaci se non accompagnate da un'analisi critica puntuale degli elementi probatori e delle ragioni per cui avrebbero dovuto escludere la misura cautelare.
  • Quando si contesta la motivazione di una misura cautelare è strategico sollevare distintamente ogni vizio (es. carenza di motivazione sulle esigenze cautelari vs. carenza di motivazione sulla gravità indiziaria) già nel procedimento di merito, per evitare l'inammissibilità per aver limitato il devoluto.
  • L'uso di formulazioni ripetute o di tecniche di "copia-incolla" da parte del Gip non è in sé decisivo se il giudice dimostra comunque di aver svolto il controllo richiesto valorizzando elementi concreti (ruolo nel sodalizio, condotte, tipologia dei reati).

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