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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5957/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale relativo alla pena residua per reati di usura e abusivismo bancario. Il Tribunale aveva invece concesso la detenzione domiciliare per motivi di salute e aveva negato l'affidamento in prova ritenendo rilevante la mancata ammissione di responsabilità del ricorrente. Il ricorrente contestava che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'evoluzione della sua personalità dopo i fatti, la condotta irreprensibile dell'ultimo decennio, l'attività di volontariato e l'atteggiamento collaborante, che avrebbero dovuto prevalere nella valutazione prognostica per l'affidamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'ordinanza per motivazione insufficiente e parziale, in particolare per non aver approfondito le condotte risalenti, per aver enfatizzato in modo non decisivo la protesta di innocenza e per non aver valorizzato gli elementi di reinserimento sociale emersi dagli atti (condotta regolare, volontariato, corrette relazioni con i servizi sociali). Ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, con richieste di motivazione conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    L'affidamento in prova al servizio sociale è la principale misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione; la valutazione di ammissibilità deve fondarsi sull'osservazione della personalità e in particolare sull'evoluzione successiva al fatto-reato, con l'obiettivo di prevenire la recidiva

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena che orienta l'adozione delle misure alternative come l'affidamento in prova

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecuzione della pena; nel caso di specie la pena era sospesa ai sensi di tale disposizione e il Tribunale ha comunque valutato la misura alternativa

Massime di principio

  • Nella valutazione dell'affidamento in prova il criterio decisivo è l'evoluzione della personalità successiva al fatto-reato: il giudice deve accertare se sia iniziato un processo di emenda che renda probabile il reinserimento sociale
  • La mancata ammissione di responsabilità non è, di per sé, ostativa all'affidamento; rileva invece se e come il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione nell'ottica evolutiva
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità sulla prognosi, ma la decisione non è valida se la motivazione è insufficiente o omette di considerare elementi rilevanti (condotta successiva, volontariato, rapporti con i servizi sociali, rischio di recidiva)
  • Se la motivazione del diniego è generica o focalizzata su aspetti non dirimenti, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio con richiesta di adeguata valutazione e motivazione
  • La concessione di una misura meno favorevole (es. detenzione domiciliare per motivi di salute) non esonera il giudice dall'esaminare compiutamente la possibilità di misure alternative rieducative come l'affidamento in prova

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