Cassazione Civile, Ordinanza n. 13502/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società poi estinta e notificato alla parte ricorrente. Dopo la cancellazione della società, la ricorrente sostiene di avere versato la somma ingiunta nelle mani dell'ex liquidatore della società estinta e chiede la restituzione di quanto pagato, deducendo che i soggetti evocati in giudizio come ex soci non possano sottrarsi alla pretesa per asserita carenza di legittimazione passiva. Con il primo motivo del ricorso per cassazione denuncia la violazione degli artt. 2495 c.c. e 75 e 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente negato la legittimazione passiva degli ex soci; con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 75, 112 e 394, comma 2, c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma versata dopo l'estinzione della società nelle mani dell'ex liquidatore, che sarebbe divenuto privo di poteri; con il terzo motivo censura la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal giudice di merito, ritenendola priva dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso non colpiva la ratio decidendi: il giudice di merito non aveva escluso il fenomeno successorio derivante dall'estinzione della società, ma aveva negato la responsabilità degli ex soci per mancata percezione di somme in sede di liquidazione, utilizzando impropriamente il concetto di legittimazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non ammissibile la domanda nuova proposta in sede di rinvio nei confronti dell'ex liquidatore, perché fondata non su un debito sociale ex art. 2495 c.c., ma su un debito proprio da indebito incasso, e dunque estranea al perimetro del giudizio di rinvio ex art. 394, comma 2, c.p.c. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la compensazione integrale delle spese aveva comunque evitato di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, sicché la censura non poteva condurre alla riforma auspicata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
L'estinzione della società non elimina necessariamente ogni rapporto giuridico facente capo ad essa; ove residuino rapporti, opera un fenomeno successorio in favore dei soci. La responsabilità degli ex soci, però, è collegata ai limiti e alle risultanze della liquidazione.
art. 75 c.p.c.
Richiamato per contestare la corretta individuazione della legittimazione processuale delle parti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre omessa pronuncia e per censurare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 394, secondo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non sono ammissibili domande nuove che esulino dalla posizione processuale tenuta nel procedimento definito dalla cassazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è consentita nei limiti previsti dal sistema e, comunque, non può comportare l'addebito delle spese alla parte vittoriosa.
art. 384 c.p.c.
In chiave costituzionalmente orientata, consente alla Corte, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, di decidere nel merito senza rinvio se la questione è inammissibile o infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nell'estinzione della società di capitali, se permangono rapporti giuridici non esauriti, opera un fenomeno successorio in capo ai soci; tuttavia la responsabilità degli ex soci va valutata secondo i limiti derivanti dal bilancio di liquidazione e non con un improprio richiamo alla legittimazione passiva.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte domande nuove: è inammissibile la pretesa che, pur originata dai medesimi fatti, si fondi su un titolo diverso e su un diverso soggetto obbligato rispetto a quello oggetto del giudizio concluso con cassazione.
- In presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito quando la questione sia comunque inammissibile o infondata e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
- La censura sulle spese è infondata quando la decisione impugnata abbia comunque escluso di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, rispettando il principio di soccombenza.
- La compensazione delle spese non può essere attaccata in modo utile se la soluzione richiesta comporterebbe la violazione del divieto di porre le spese processuali a carico della parte che è risultata totalmente vittoriosa.
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