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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 5716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tasse - Tassa automobilistica - Termine prescrizionale triennale - Compiuto decorso - Soggetto contribuente - Attività commercio autocarri - Pagamento tassa automobilistica - Enti interessati - Comunicazione interruzione pagamento - Ente impositore - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa della tassa automobilistica è stata ritenuta illegittima. Il termine di prescrizione triennale deve essere verificato con riferimento a ciascuna annualità richiesta; una volta compiuto tale termine senza un valido atto interruttivo, l'ente impositore non può esigere il pagamento. La preventiva comunicazione dell'interruzione dei pagamenti da parte del contribuente ha inoltre rilevanza nel rapporto con gli enti interessati.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito e rilevando di avere preventivamente comunicato agli enti interessati l'interruzione dei pagamenti. La pretesa riguardava diverse annualità per le quali l'atto era stato notificato dopo il decorso del termine prescrizionale triennale.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 31, Legge 28 febbraio 1983, n. 53

    La norma è stata interpretata nel senso che la tassa automobilistica è soggetta a un termine prescrizionale triennale, da calcolare separatamente per ciascuna annualità. Decorso tale termine senza una valida interruzione, la richiesta dell'ente impositore diventa illegittima.

Massime di principio

  • Per le pretese relative alla tassa automobilistica occorre verificare il termine triennale per ogni singola annualità, senza effettuare un calcolo unitario sull'intero debito.
  • La notifica di un atto di recupero successiva al decorso del termine prescrizionale, in assenza di precedenti atti validamente interruttivi, rende contestabile e illegittima la richiesta di pagamento.
  • Il contribuente dovrebbe conservare le comunicazioni inviate agli enti interessati e le relative prove di ricezione, poiché possono essere rilevanti per dimostrare la propria posizione e la tempestività delle iniziative adottate.
  • La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente e verificata sulla base delle date di scadenza, degli eventuali atti interruttivi e della data di notifica della richiesta.

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