Cassazione Civile, Ordinanza n. 30249/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di una stampata esplicativa dell'estratto di ruolo e di una cartella di pagamento. Il tribunale, in sede di gravame proposto dall'agente della riscossione, ha riformato la decisione di primo grado ritenendo che l'opponente non avesse dedotto vizi attinenti al merito della pretesa e che, inoltre, mancasse un interesse ad agire, poiché non risultava notificata la cartella né altri atti preordinati all'esecuzione o a misure cautelari. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c., 100, 112, 324 e 342 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace avrebbe deciso anche su prescrizione del credito ed estinzione per violazione del termine perentorio ex art. 201 Codice della strada, statuizioni non impugnate e quindi passate in giudicato; di conseguenza il tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di interesse dell'appellante. Ha inoltre richiamato il regime dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e la pretesa esistenza di un giudicato implicito, anche alla luce di pronunce allegate in memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché la ricorrente non aveva prodotto la sentenza del giudice di pace, indispensabile per verificare l'asserito giudicato sulle questioni di prescrizione ed estinzione del credito. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, mancava comunque un interesse 'dinamico' all'impugnazione dell'estratto di ruolo, non essendo stata notificata la cartella di pagamento e non risultando una minaccia attuale di azione esecutiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo può essere incardinato da sopravvenienze normative, ma deve essere concretamente dimostrato; nel caso di specie tale dimostrazione non c'era. Condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al giudicato sostanziale, ma il suo operare non è stato dimostrato nel caso concreto per mancanza della sentenza di primo grado.
art. 100 c.p.c.
Usato per contestare l'interesse ad agire; la Corte ribadisce che l'interesse deve essere concreto e attuale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l'omessa considerazione di statuizioni non impugnate.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di cosa giudicata formale.
art. 342 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare l'ammissibilità dell'appello.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ne richiama la funzione di selezionare i casi in cui l'invalida notificazione della cartella genera di per sé interesse a impugnare l'estratto di ruolo.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
l. n. 215 del 2021
Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.
art. 372 c.p.c.
Indicato come mezzo per produrre documentazione in cassazione a supporto dell'interesse ad agire.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 201 Codice della strada
Richiamato come termine perentorio la cui violazione sarebbe stata valorizzata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire non si presume, ma deve essere concreto, attuale e specificamente dimostrato; l'assenza di notifica della cartella o di atti esecutivi rende in linea di principio insussistente la minaccia di pregiudizio.
- L'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo ha natura dinamica e può essere influenzato da sopravvenienze normative o fattuali fino alla decisione, ma il ricorrente deve allegare e provare i presupposti che lo rendono meritevole di tutela.
- In cassazione, la censura fondata sul preteso giudicato interno o sull'omessa impugnazione di specifiche statuizioni è inammissibile per aspecificità se non viene prodotta la decisione di merito necessaria a verificare il contenuto effettivo del giudicato dedotto.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali o a provvedimenti allegati in memoria non vale, da solo, a colmare il difetto di allegazione e prova del concreto interesse ad agire o del giudicato invocato.
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