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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25242/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si deduceva un solo motivo, qualificato come vizio di motivazione della sentenza di appello. La censura, tuttavia, era esposta in modo estremamente generico: non conteneva riferimenti puntuali al contenuto della motivazione impugnata, non indicava specificamente quali passaggi della decisione di merito fossero illogici o erronei e non consentiva alla Corte di comprendere quali rilievi dovessero essere esaminati. La Corte rilevava inoltre che la sentenza di appello aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità e puntualità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché formulato in termini del tutto generici e privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntualmente correlato alla motivazione della decisione impugnata; la mera denuncia generica di vizio motivazionale è insufficiente e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in forma meramente assertiva o generica: occorre indicare in modo preciso quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata si assumono erronei o illogici.
  • La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso integra difetto di specificità e rende l'impugnazione inammissibile.
  • Quando la sentenza di merito risulta adeguatamente motivata sulla responsabilità e sulla sussistenza del reato, una censura non specifica non è idonea a provocare il sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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