Sentenza n. 13067/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma, notificato dalla Questura di Roma – Commissariato di P.S. Sezionale “-OMISSIS-” con il quale “disponeva la restituzione della patente di guida n. -OMISSIS- -OMISSIS- rilasciata o duplicata il -OMISSIS- dalla U.C.O. di cui è titolare il Signor -OMISSIS-confermando l'obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le Patenti di guida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di restituzione della patente con conferma dell'obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le Patenti di guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato dopo che il Giudice di Pace aveva annullato il precedente provvedimento di sospensione della patente. Ha contestato la conferma dell'obbligo di revisione mediante visita medica, deducendo la violazione e l'errata applicazione della disciplina del Codice della strada sulla revisione della patente quale asserita pena accessoria della violazione contestata, nonché la violazione dell'art. 128 del Codice della strada, il difetto assoluto dei presupposti e dell'istruttoria, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto e la contraddittorietà della motivazione. La censura era fondata anche sull'annullamento della sospensione della patente, disposto dal Giudice di Pace per l'impossibilità di conoscere il contenuto della nota sulla quale era stata contestata la violazione relativa alla guida in stato di ebbrezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. L'art. 128 del Codice della strada consente al Prefetto di disporre la sottoposizione del titolare della patente a visita medica quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica. Il potere di revisione è autonomo rispetto alle sorti dell'ordinanza di sospensione della patente: non si fonda sulla legittimità formale della sospensione, ma sull'esistenza di fatti sintomatici di uno specifico pericolo per la sicurezza della circolazione. La revisione non è una sanzione amministrativa, nemmeno accessoria, bensì una misura cautelare e preventiva diretta a verificare la persistente idoneità alla guida. Pertanto non è necessario il pieno accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di norme penali o civili; è sufficiente un episodio idoneo a fondare un ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica o tecnica del conducente. Nel caso concreto, tale presupposto era integrato dall'accertamento di tassi alcolemici di 2,04 g/l e 2,12 g/l. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, Codice della strada
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli richiamati, possono disporre che i titolari di patente siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
La disposizione fonda un autonomo potere prefettizio di revisione della patente, esercitabile quando emergano dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica; il potere ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria.
art. 3 l. 241/1990
La dedotta violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento risultava giustificato dai fatti accertati e dai presupposti dell'art. 128 del Codice della strada.
art. 186, comma 1, Codice della strada
L'accertamento di una violazione connessa all'assunzione di alcol ha costituito il fatto sintomatico idoneo a fondare il ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica alla guida, indipendentemente dall'annullamento della sospensione della patente.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di disporre la revisione della patente mediante visita medica, ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada, è autonomo rispetto al provvedimento di sospensione della patente e non dipende dalla sua legittimità o dalla sua permanenza.
- La revisione della patente prevista dall'art. 128 del Codice della strada è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, neppure accessoria, perché è diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica alla guida.
- Per disporre la revisione della patente non è necessario il pieno e definitivo accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di norme penali o civili; è sufficiente un episodio concretamente idoneo a generare un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente.
- L'accertamento di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge costituisce un fatto sintomatico idoneo, in quanto tale, a fondare il ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica alla guida e a giustificare la sottoposizione a visita medica.
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