Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32935/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per non avere ottemperato al provvedimento del questore che gli imponeva il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989. Con un unico motivo ha dedotto, in termini generici, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a enunciare tali vizi senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha osservato che la mera enunciazione di violazione di legge e vizio di motivazione, priva di argomentazioni a sostegno, non soddisfa l'onere di specifica indicazione delle ragioni del ricorso. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, legge n. 401/1989

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice della violazione del provvedimento del questore di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede che il ricorso indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il petitum.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    È richiamato con riferimento all'esigenza di specificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6, comma 6, legge n. 401/1989

    È la disposizione in base alla quale è stata confermata la responsabilità penale per l'inosservanza del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a enunciare violazione di legge o vizio di motivazione senza indicare specificamente le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali posti a sostegno delle censure.
  • La genericità dei motivi di impugnazione integra una causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.