Cassazione Penale, Sentenza n. 8554/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per furto in concorso contestando in particolare: (i) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (uso di mezzo fraudolento), sostenendo che non vi fosse prova di una "operazione straordinaria" o di un accordo preventivo ma solo un approfittamento della situazione di ospitalità e della distrazione della vittima; (ii) per La Bella, la tesi di comportamento meramente passivo e di eventuale connivenza non punibile; (iii) per Losi, oltre al vizio motivazionale sull'aggravante, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della speciale attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che l'accertamento del concorso nel furto sia irrevocabile e che il giudice di merito, nel riesaminare la questione ai sensi del precedente annullamento, abbia correttamente valutato la sussistenza dell'aggravante dell'art. 625 n.2 c.p., accertando una "operazione straordinaria" consistente nell'aver preordinato o provocato la distrazione della vittima (invito a pranzo in veranda, pretesto di entrare per pulire, conversazioni che abbassavano la vigilanza) e nell'aver posto in essere condotte combinate tali da sorprendere e soverchiare la difesa del detentore. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti (compresa la speciale di cui all'art. 62 n.4), richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e i precedenti penali dei condannati. Sono state confermate le pene inflitte in sede di merito: Castellano 3 anni e 2 mesi di reclusione e €600 di multa; La Bella 3 anni di reclusione e €500 di multa; Losi 5 anni di reclusione e €800 di multa (con recidiva per il Losi). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 625 n.2 c.p.
L'aggravante richiede la prova di una "operazione straordinaria" (insidia o artificio, azione di astuzia/scaltrezza) atta a eludere o vanificare le cautele del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione occasionale.
art. 624 c.p.
Norma delittuosa base che punisce il furto; la responsabilità per furto in concorso è stata confermata.
art. 110 c.p.
Principio del concorso di persone nel reato: non è necessario un previo accordo, è sufficiente un'intesa spontanea o un'azione comune con consapevolezza dei ruoli e volontà di agire insieme.
art. 612 c.p. (capoverso)
Norma richiamata per le minacce contestate alla sola Castellano; la contezza del capo di imputazione è stata mantenuta in sede di merito.
art. 61 n.11 c.p.
Richiamata in relazione alla recidiva (circostanza che ha inciso sull'entità della pena, specie per il Losi).
art. 62 n.4 c.p.
Speciale attenuante la cui applicabilità è stata esclusa: la Corte ha confermato la valutazione del merito che l'aveva negata.
art. 133 c.p.
Criteri per la valutazione delle attenuanti generiche: il giudice del merito può scegliere quale elemento prevalente considerare; la Cassazione sindaca solo la non contraddittorietà e la coerenza della motivazione.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante dell'art. 625 n.2 c.p. occorre dimostrare una "operazione straordinaria" (insidia o artificio) che vada oltre il semplice approfittare di una distrazione: elementi come il pretesto per entrare nell'abitazione, la creazione di una situazione che abbassa la vigilanza e condotte coordinate sono indici rilevanti.
- Il concorso di persone nel reato non richiede un accordo antecedente: è sufficiente un'intesa emersa nel corso dell'azione che dimostri finalità unitaria, consapevolezza dei ruoli e volontà di agire insieme.
- La valutazione delle attenuanti generiche spetta al giudice di merito e viene sindacata in Cassazione solo nei limiti della completezza e non contraddittorietà della motivazione; precedenti penali e gravità del fatto possono legittimamente escluderle.
- La semplice presenza o comportamento 'passivo' di un soggetto può essere analizzata nel contesto generale dei fatti: se emerge che tale presenza ha avuto efficacia causale nel determinare o agevolare il reato, può configurarsi concorso e non mera connivenza non punibile.
- La confessione tardiva o ammissioni successive non impediscono la conferma delle valutazioni probatorie aggregate dal giudice (si valutano globalmente fatti, circostanze ed elementi indiziari).
- In situazioni analoghe è utile raccogliere elementi che attestino coordinamento e preordinazione (es. pretesti, ruoli distinti e coordinati, azioni successive coerenti) per sostenere l'esistenza di un 'mezzo fraudolento' e del concorso.
- L'onere motivazionale del giudice è di spiegare perché si ritiene sussistente l'"operazione straordinaria"; motivazioni generiche sulla 'infida modalità esecutiva' possono essere ritenute insufficienti in sede di legittimità.
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