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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26577/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una azienda sanitaria locale contro un decreto ingiuntivo che le ordinava di pagare a una struttura sanitaria privata una somma a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie rese nei primi mesi del 2005 in regime di provvisorio accreditamento. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione e l'appello, ritenendo che la struttura avesse provato di non aver superato la propria capacità operativa massima annuale e che non esistesse un limite mensile di C.O.M.; hanno inoltre affermato che il superamento del tetto di spesa costituiva fatto impeditivo, la cui prova incombeva sull'ASL. Nel ricorso per cassazione l'ASL ha dedotto, con due motivi, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla struttura privata dimostrare il mancato superamento della C.O.M. e del tetto di spesa, e che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a carico dell'ASL la prova del superamento del tetto di macro-area, richiamando anche il ruolo del tavolo tecnico e delle regressioni tariffarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi che integrano la violazione del minimo costituzionale della motivazione. Ha poi ritenuto infondato il motivo di violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che il superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa è un fatto impeditivo del credito della struttura sanitaria, e quindi deve essere provato dal debitore pubblico che lo eccepisce. La Corte ha anche osservato che, accertato in fatto il mancato superamento della C.O.M. annuale e non essendo efficacemente censurato tale accertamento, restavano irrilevanti le ulteriori argomentazioni su C.O.M. mensile, tavolo tecnico e regressioni tariffarie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e ai soli vizi che integrano la violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; fuori da tali casi, i vizi motivazionali non sono deducibili come prima della riforma.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione possono tradursi in nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Il superamento della C.O.M. e del tetto di spesa è fatto impeditivo della pretesa creditoria della struttura sanitaria e la sua prova incombe sul debitore pubblico che lo eccepisce.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza rinvio quando il dispositivo è conforme a diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'importo ulteriore richiamato per il contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili doglianze fondate su mera insufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione, salvo che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà, oppure nell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il superamento della capacità operativa massima o del tetto di spesa non è fatto costitutivo del credito della struttura, ma fatto impeditivo della pretesa; pertanto l'onere di provarlo grava sull'ente debitore pubblico che lo eccepisce.
  • Quando il giudice di merito ha correttamente applicato il riparto dell'onere probatorio e il dispositivo è conforme a diritto, la Corte di cassazione può limitarsi a correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassazione della sentenza.
  • Le regole sul riparto dell'onere della prova non possono essere sovvertite invocando in modo generico il principio di vicinanza della prova, se il fatto dedotto è qualificabile come impeditivo della pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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