Cassazione Civile, Ordinanza n. 15963/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la cessione di un ramo d'azienda compiuta dalla titolare di un'impresa individuale in favore di una società terza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'Appello aveva confermato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto tre gruppi di censure: 1) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto sussistente l'eventus damni senza considerare, in concreto, la capienza del patrimonio residuo e l'efficacia delle esecuzioni già iniziate dalla creditrice; 2) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che, mancando il pregiudizio, non poteva ritenersi provata la scientia damni e che la prova della dolosa preordinazione del pregiudizio sarebbe mancata; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado, travisando gli elementi probatori e omettendo di pronunciarsi sulla dedotta cessazione della materia del contendere in ragione di una sentenza che aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo posto a fondamento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e che, nella sostanza, tendessero a ottenere una nuova valutazione di fatto delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha ribadito che per l'azione revocatoria non occorre lo spossessamento dell'intero patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, e che spetta al debitore provare l'inesistenza del rischio per il creditore. Ha inoltre osservato che la censura sulla prova presuntiva non indicava una violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma proponeva una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto alla doglianza sulla cessazione della materia del contendere, ha rilevato che la decisione richiamata non era passata in giudicato, per cui la ragione di credito permaneva come lite pendente. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore.
La violazione delle presunzioni è censurabile solo se il giudice utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile il ricorso che miri solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale del giudice di merito sotto forma di violazione di legge quando la critica riguarda in realtà la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale rileva solo come anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non come contestazione della sufficienza o persuasività della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
La parte che contesta la revocatoria non può limitarsi a negare il pregiudizio, ma deve confrontarsi con l'accertamento del giudice sul rischio per il credito e con il riparto dell'onere probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che l'atto dispositivo determini il depauperamento totale del debitore: è sufficiente che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito.
- Nel giudizio revocatorio, una volta allegato e accertato il pregiudizio potenziale per la garanzia patrimoniale, incombe al debitore dimostrare che il proprio patrimonio residuo era comunque capiente rispetto al credito.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si denuncia l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti; non può essere utilizzata per proporre una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge o vizio motivazionale una critica che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- La dedotta cessazione della materia del contendere richiede che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare la lite in modo definitivo; se il titolo del credito non è caduto in giudicato, la controversia sul credito permane.
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