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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48574/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625‑bis c.p.p., deducendo che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avendo ritenuto che l'originario difensore, avv. Paolo Pellicini, non fosse iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti al momento dell'impugnazione. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che l'avv. Pellicini risultava iscritto nell'albo dei cassazionisti dal 16/12/1989 fino al 23/03/2021 (data del decesso), prospettando quindi un errore percettivo nella decisione di inammissibilità.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto il ricorso straordinario fondato: ha accertato l'errore percettivo che ha determinato l'ordinanza di inammissibilità e ha revocato l'ordinanza n. 3786 del 12/12/2022. La Corte ha disposto la fissazione del rinvio per la trattazione dell'originario ricorso per cassazione in udienza pubblica (fissata per il 06/12/2023) e ha ordinato alla cancelleria l'acquisizione degli atti relativi al procedimento pertinente. Nella motivazione è richiamata la giurisprudenza (Sez. U. e Sez. VI) che prescrive, in presenza di un errore percettivo sul requisito di ammissibilità, la procedura bifasica: caducazione del provvedimento viziato e celebrazione di un nuovo giudizio con le garanzie del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Utilizzato come rimedio straordinario per correggere un errore di fatto nella pronuncia che ha dichiarato inammissibile un ricorso; consente la revoca del provvedimento viziato quando emerge un errore percettivo rilevante dalle risultanze documentali.

  • Sez. U., 27 marzo 2002 (giurisprudenza richiamata)

    Affermato il criterio della procedura 'bifasica' per la correzione di errori percettivi in decisioni di ammissibilità: immediata caducazione del provvedimento viziato e, se necessario per rispettare il contraddittorio, celebrazione di nuovo giudizio con udienza pubblica o camera di consiglio.

  • Sez. VI, n. 20093/2003 (rv 225247) (giurisprudenza richiamata)

    Conferma che, quando l'errore di fatto ha impedito l'esame di un motivo di ricorso, la correzione non può esaurirsi in un mero provvedimento camerale ma richiede la sostituzione della decisione e la celebrazione del rinnovato giudizio per assicurare il principio del contraddittorio.

  • Principio del contraddittorio

    Rilevato come principio fondamentale che impone, ove la correzione dell'errore comporti la riconsiderazione dei motivi di ricorso, la celebrazione di un nuovo giudizio garantendo alle parti il confronto pieno e pubblico.

Massime di principio

  • Se una corte dichiara l'inammissibilità di un ricorso per carenza di iscrizione del difensore all'albo speciale, la parte può proporre ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. qualora esistano documenti che dimostrino l'iscrizione; la prova documentale è centrale.
  • Quando l'errore riguarda la percezione di fatti documentali che hanno impedito l'esame dei motivi di merito, il giudice deve valutare la correzione secondo un approccio bifasico: revoca/caducazione del provvedimento viziato e, se necessario per rispettare il contraddittorio, nuova celebrazione del giudizio in udienza pubblica.
  • La semplice rettifica formale non è sempre sufficiente: se la correzione dell'errore di fatto può incidere sull'esame dei motivi di ricorso, la parte ha diritto a un nuovo esame sostanziale nella forma pubblica prevista, per assicurare il diritto di difesa.
  • In casi simili è determinante produrre tempestivamente documentazione ufficiale (iscrizione all'albo, certificati, atti di cancelleria) per comprovare l'errore percettivo e ottenere la revoca del provvedimento impugnato.
  • La giurisprudenza consolidata ammette il rimedio straordinario per errore di fatto anche contro pronunce di inammissibilità quando l'errore sia 'quantomeno rilevante' e rilevabile dagli atti prodotti.

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