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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32471/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di stabilizzazione prevista per personale precario di un'amministrazione pubblica. In origine era stata approvata una graduatoria degli aventi diritto, nella quale vari lavoratori risultavano inseriti; successivamente l'amministrazione aveva annullato in autotutela la graduatoria. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento del diritto alla stabilizzazione con costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e riconoscimento dell'anzianità pregressa, oppure il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto solo in parte le domande: aveva riconosciuto il diritto alla stabilizzazione ad alcuni lavoratori, ma aveva dichiarato inammissibile la domanda sull'anzianità pregressa; per una lavoratrice aveva invece respinto la domanda. La corte d'appello aveva confermato in sostanza la stabilizzazione degli altri lavoratori e aveva riconosciuto anche l'anzianità di servizio, mentre aveva negato la stabilizzazione alla lavoratrice che, dopo la riformulazione della graduatoria, non risultava più in posizione utile. Il Ministero ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 519, l. n. 296/2006, dell'art. 97 Cost., dell'art. 6 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la stabilizzazione fosse possibile solo nei limiti della copertura finanziaria e dell'organico disponibile e che uno dei lavoratori fosse collocato in graduatoria in posizione non utile; con il secondo ha contestato il riconoscimento dell'anzianità pregressa, assumendo che le prestazioni fossero state rese nell'ambito di progetti specifici e non per attività ordinarie e continuative. La lavoratrice esclusa ha proposto ricorso incidentale con due motivi: ha sostenuto che il diritto alla stabilizzazione non dovesse dipendere dal posizionamento in graduatoria, ma solo dal possesso dei requisiti e dalla procedura autorizzativa, e ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno. La Corte ha qualificato il ricorso della lavoratrice come incidentale per il principio di unità dell'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Ministero nella parte in cui non si confrontava con l'accertamento, compiuto dalla corte territoriale, che alcuni lavoratori erano stati collocati in posizione utile a seguito di scorrimenti della graduatoria; ha respinto il secondo motivo del Ministero perché la Corte territoriale aveva accertato l'identità delle mansioni prima e dopo la stabilizzazione e il Ministero non aveva allegato né provato ragioni giustificative di un trattamento diverso. Ha respinto anche il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che, quando i posti disponibili sono inferiori alla platea degli aspiranti, il diritto alla stabilizzazione sorge solo per chi sia stato selezionato secondo criteri oggettivi e sia utilmente collocato in graduatoria; ha respinto il secondo motivo perché la mancata utilità in graduatoria escludeva in radice un diritto alla stabilizzazione e quindi anche un danno risarcibile, con pronuncia solo implicita e non omessa. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo del Ministero perché la sentenza d'appello aveva effettivamente accertato la posizione utile in graduatoria di alcuni lavoratori a seguito di scorrimenti, e il ricorso non si confrontava con tale decisum. Ha ritenuto infondato il secondo motivo del Ministero, confermando che l'identità delle mansioni va valutata in relazione al profilo professionale e non al singolo progetto o servizio in cui la prestazione è resa; inoltre il Ministero non aveva provato ragioni di giustificazione del diverso trattamento. Ha rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice affermando che la stabilizzazione non deriva dalla sola presentazione della domanda o dall'inserimento astratto in graduatoria, ma richiede la collocazione utile secondo criteri oggettivi e predeterminati; ha inoltre escluso il risarcimento del danno, poiché la mancanza di una posizione utile impediva la configurabilità di una lesione di un diritto soggettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese nei confronti dei controricorrenti; nulla sulle spese per il ricorso incidentale. È stato altresì dato atto, quanto alla sola ricorrente incidentale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, L. 296/2006

    la stabilizzazione del personale precario è subordinata ai presupposti previsti dalla norma, compresa la selezione tramite graduatoria quando le domande superano i posti disponibili.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal Ministero per sostenere il limite del buon andamento e della copertura dei posti; la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto alla necessità di criteri oggettivi di selezione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la natura non concorsuale della procedura; la Corte afferma invece che, in presenza di domande superiori ai posti, occorre comunque una graduatoria formata secondo criteri oggettivi.

  • art. 6 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal Ministero in relazione alla disponibilità di organico e ai limiti assunzionali.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal Ministero; la Corte osserva che esso non è decisivo, poiché il ricorso non si confronta con l'accertamento in fatto della collocazione utile in graduatoria e della mancata prova di giustificazioni del diverso trattamento.

  • art. 117, clausola 4, punto 1, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    richiamato per il principio di non discriminazione nel trattamento tra lavoratori a termine e assunti a tempo indeterminato, in relazione all'anzianità pregressa.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato quale base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale per l'interpretazione della norma sulla stabilizzazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento, esclusa dalla Corte come pronuncia implicita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato alla sola ricorrente incidentale per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una procedura di stabilizzazione prevede domande superiori ai posti disponibili, il diritto all'assunzione non deriva automaticamente dal solo possesso dei requisiti o dalla mera inclusione astratta nella platea degli aspiranti, ma richiede l'utile collocazione in una graduatoria formata con criteri oggettivi e predeterminati.
  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, richieda una nuova valutazione dei fatti senza confrontarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito, specie quando la decisione sia fondata su uno scorrimento effettivo della graduatoria.
  • Ai fini del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori stabilizzati, l'identità delle mansioni va valutata in relazione al contenuto professionale della prestazione e non al progetto o al servizio nel cui ambito la prestazione è stata resa.
  • La mancata collocazione utile in graduatoria esclude la configurabilità di un diritto alla stabilizzazione e, di riflesso, la possibilità di fondare su tale mancata assunzione una domanda risarcitoria per lesione di un diritto soggettivo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto della domanda subordinata discende logicamente dall'esclusione del presupposto del diritto azionato; in tal caso la decisione implicita è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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