Sentenza del 29/01/2016 n. 1701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa all'IRPEF 1998, derivante da un avviso di accertamento per una maggiore plusvalenza realizzata con la cessione di un'azienda. Sosteneva che l'adesione, nell'aprile 2004, al condono tombale previsto dalla Legge n. 289/2002 per gli anni 1997-2002 avesse definito anche l'annualità 1998. Deduceva inoltre che l'avviso, notificato il 15 ottobre 2003, non fosse ancora definitivo alla data della domanda di condono, in ragione della sospensione dei termini prevista per le liti fiscali pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'avviso di accertamento relativo al 1998 era divenuto definitivo perché non impugnato entro 60 giorni, con scadenza il 15 dicembre 2003. La notifica dell'accertamento costituiva una preclusione al condono automatico per quella specifica annualità, anche se successiva al 1° gennaio 2003, e le modifiche normative successive riguardavano soltanto il periodo d'imposta 2002, non gli anni precedenti. Non era applicabile neppure la definizione delle liti fiscali pendenti, poiché non era stato instaurato alcun giudizio contro l'accertamento e l'impugnazione successiva della cartella non riguardava un autonomo atto impositivo, ma un atto meramente liquidatorio di una pretesa ormai definitiva. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9
La definizione automatica è preclusa qualora alla data di entrata in vigore della legge sia stato notificato un avviso di accertamento relativo all'imposta oggetto di definizione.
Il condono tombale opera per le annualità non colpite da atti ostativi; la notifica di un avviso di accertamento preclude il condono limitatamente al periodo d'imposta cui l'atto si riferisce.
Legge n. 289/2002, art. 15
Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della legge non siano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti secondo le modalità previste dall'articolo.
Gli accertamenti notificati e ancora impugnabili devono essere definiti attraverso la specifica procedura prevista per gli atti di accertamento, non mediante il condono automatico dell'art. 9.
Legge n. 289/2002, art. 16
Per lite pendente si intende quella in cui sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio.
La chiusura agevolata riguarda controversie effettivamente pendenti su atti impositivi. Non comprende la semplice impugnazione di una cartella emessa in esecuzione di un accertamento già definitivo.
Legge n. 350/2003, artt. 44 e 48
Le modifiche alla disciplina del condono ampliarono la definizione agevolata, ma, per quanto rilevante nel caso concreto, soltanto con riferimento al periodo d'imposta 2002 e non alle annualità precedenti.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La ricorrente ha denunciato la violazione o falsa applicazione delle norme sul condono e sulla definizione delle liti fiscali.
Massime di principio
- Il condono automatico deve essere valutato separatamente per ciascuna annualità: una causa ostativa riferita a un anno non impedisce necessariamente il condono degli altri periodi, ma esclude l'annualità interessata.
- La notifica di un avviso di accertamento impedisce il condono automatico per quella specifica annualità quando la normativa applicabile lo prevede; l'eventuale condono deve essere effettuato tramite la procedura speciale prevista per gli accertamenti o per le liti.
- Se l'avviso di accertamento non viene impugnato entro il termine ordinario, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione attraverso l'impugnazione della successiva cartella di pagamento, salvo vizi propri della cartella.
- La sospensione dei termini prevista per la definizione delle liti fiscali opera soltanto per controversie effettivamente pendenti o per atti rientranti nella specifica disciplina, non per accertamenti già divenuti definitivi.
- Una cartella emessa a seguito di un accertamento definitivo è normalmente un atto di riscossione o liquidazione, non un nuovo atto impositivo autonomamente definibile mediante condono.
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