Sentenza n. 886/2026 - Lecce, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un fabbricato residenziale, piscina, cabina in legno, pergolato, struttura deposito e vano tecnico, nonché ordinanza di sospensione presupposta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, in primo luogo, che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente provato l'abusività delle opere, assumendo che alcuni manufatti fossero stati realizzati anteriormente al 1967, epoca di estensione dell'obbligo di licenza edilizia anche alle costruzioni al di fuori del centro urbano. Ha sostenuto che, a fronte di elementi plausibili sulla risalenza delle opere e del notevole tempo trascorso, l'onere probatorio avrebbe dovuto essere temperato e l'amministrazione avrebbe dovuto fornire la prova contraria. In secondo luogo, ha dedotto violazione di legge, travisamento dei fatti e carenza di motivazione per l'erronea qualificazione della cabina in legno e del pergolato, ritenuti opere di mero arredo o ombreggiatura, aperte e facilmente rimovibili, non comportanti ampliamento volumetrico o strutturale e, quindi, non soggette a titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che grava sul proprietario, sul responsabile dell'abuso o sul detentore l'onere rigoroso di dimostrare, mediante documentazione certa e univoca e oggettivi elementi di collocazione temporale e spaziale, la realizzazione del manufatto anteriormente al 1967. Sono stati indicati, a titolo esemplificativo, ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie e mappe catastali; la prova testimoniale ha carattere residuale. Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a riservarsi la produzione di documenti, senza depositare alcun elemento dimostrativo, sicché la censura è rimasta una mera allegazione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato complessivamente e non in modo atomistico, considerando l'impatto unitario dell'insieme delle opere e anche il loro collegamento funzionale. La cabina, il pergolato e gli altri manufatti minori, pur astrattamente riconducibili all'edilizia libera se isolatamente considerati, erano inseriti in un più ampio complesso di opere abusive destinato all'utilizzo abitativo, comprendente fabbricati, piscina, locali accessori e vano tecnico. Non era pertanto consentito frazionare virtualmente l'intervento per sottrarre le singole opere alla necessità del titolo edilizio e alla sanzione demolitoria. Il Comune non si è costituito; per tale ragione il TAR non ha adottato pronunce sulle spese, dichiarandole nulle.
Norme richiamate
art. 10 l. n. 761/1967
La disposizione, novellando l'art. 31 della l. n. 1150/1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
art. 31 l. n. 1150/1942
La norma, come modificata dalla legge del 1967 richiamata in sentenza, costituisce il riferimento per l'obbligo di licenza edilizia applicabile alle costruzioni esterne al centro urbano.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Chi invoca la realizzazione di un manufatto in epoca anteriore all'estensione dell'obbligo di licenza edilizia deve fornire una prova rigorosa, certa e univoca della datazione, fondata preferibilmente su elementi oggettivi quali ruderi, fondazioni, aerofotogrammetrie o mappe catastali; la mera allegazione o la semplice riserva di produrre documenti non è sufficiente.
- L'onere di provare la risalenza dell'opera abusiva grava ordinariamente sul proprietario, sul responsabile dell'abuso o sul detentore, poiché tali soggetti sono normalmente nella posizione più idonea a disporre della documentazione relativa alla realizzazione del manufatto.
- La legittimità edilizia di un intervento deve essere valutata secondo una visione complessiva e non atomistica, considerando l'impatto contestuale e il collegamento funzionale tra le opere, anche quando alcune di esse, isolatamente considerate, siano astrattamente riconducibili all'attività edilizia libera.
- Opere minori o pertinenziali, quali pergolati e cabine, possono essere assoggettate alla sanzione demolitoria quando risultino funzionalmente inserite in un più ampio complesso edilizio abusivo la cui realizzazione richiedeva un titolo edilizio; non è consentito frazionare artificialmente l'intervento per eludere la disciplina urbanistico-edilizia.
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