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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - dell'ordinanza emessa dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale alle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Area II. A, prot. 39309 del 19/11/2025 notificata a mani in data 02.12.2025 al sig. Biagio Prestianni dai Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Catania, con cui l'Amministrazione disponeva la distruzione delle merci sequestrate in data 23.09.2025, in quanto l'odierna ricorrente: "non è stata in grado di fornire con certezza elementi utili in merito alla rintracciabilità mediante le indicazioni delle informazioni obbligatorie previste per tutte le fasi della commercializzazione, violando l'art. 18 del Reg. CE n. 178/2002 sanzionato dall'art. 2 del D.Lgs n. 190/2006”; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche ove non conosciuto dall'odierno ricorrente

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza regionale di distruzione di circa 5.025 kg di pistacchio in guscio sequestrato per contestata mancata rintracciabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato l'ordinanza regionale che disponeva la distruzione della merce sequestrata, deducendo l'illegittimità della misura adottata sul presupposto della mancata fornitura di elementi certi sulla rintracciabilità del prodotto e della conseguente violazione dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sanzionata dall'art. 2 del d.lgs. n. 190/2006. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il testo non dettaglia ulteriori motivi di ricorso e precisa che restano impregiudicate le questioni di merito e di rito, inclusa quella relativa al radicamento della giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente sulla base del periculum in mora, senza pronunciarsi sull'ulteriore esame del fumus né sulle questioni di merito e di rito, compresa la giurisdizione. Ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, preservare la merce sequestrata dalla distruzione e mantenere integra la res fino alla definizione del giudizio di merito. Ha quindi sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata, fissando l'udienza pubblica per il 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 18 Regolamento (CE) n. 178/2002

    informazioni obbligatorie previste per tutte le fasi della commercializzazione

    La disposizione è richiamata quale base della contestazione amministrativa relativa alla mancata rintracciabilità dei prodotti alimentari; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 190/2006

    La norma è indicata nell'ordinanza impugnata quale disposizione sanzionatoria della violazione dell'art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il TAR non ne valuta in questa fase la concreta applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare richiesta; la sospensione è concessa in ragione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda sulla base dell'assorbente sussistenza del periculum in mora, lasciando impregiudicata ogni ulteriore questione di merito e di rito, inclusa la giurisdizione.
  • Quando l'esecuzione dell'atto impugnato comporta la distruzione irreversibile di beni sequestrati, il periculum in mora può giustificare la sospensione dell'atto per preservare la res integra fino alla definizione del giudizio di merito.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi può prevalere sulla distruzione della merce quando tale distruzione determinerebbe una compromissione non reversibile dell'utilità conseguibile con la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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