Cassazione Penale, Sentenza n. 39709/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) censura di illegittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, secondo periodo, codice della strada, nella parte in cui stabilisce la revoca obbligatoria della patente per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ritenuta irragionevole e discriminatoria perché applicata anche quando dal sinistro non siano derivate lesioni; 2) violazione di legge rispetto all'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando che non siano state valorizzate l'incensuratezza, la giovane età e le condizioni di vita del ricorrente e contestando l'uso dei parametri dell'art. 133 c.p.; 3) eccezione di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è manifestamente infondato alla luce di precedente giurisprudenza (si ritiene fondata l'autonomia fra art. 186 e art. 222 cod. strada e non incide la parziale illegittimità dell'art. 222); il secondo motivo è inammissibile per carenza di chiara enunciazione e argomentazione (alcune parti del motivo sono incomprensibili e gli argomenti riproposti erano già valutati e ritenuti recessivi rispetto alla pericolosità della condotta); il terzo motivo (prescrizione) non può essere esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione e dunque l'accertamento di cause di non punibilità sopravvenute. Conseguenze: conferma della condanna resa in sede di merito; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
previsione della revoca obbligatoria della patente in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
La Corte ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma; riconosce l'autonomia della disciplina rispetto ad altre norme sulla revoca e sospensione della patente
art. 222 Codice della strada
È richiamata la giurisprudenza che ha dichiarato parziale illegittimità costituzionale dell'art. 222 ma la Corte valuta che ciò non comprometta la coerenza sistematica con l'art. 186
art. 3 Costituzione
La dedotta violazione del principio di uguaglianza (art. 3) sollevata dal ricorrente è stata già ritenuta infondata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità
art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso ha contestato il diniego delle attenuanti generiche richiamando questa norma: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancata chiara enunciazione delle ragioni
art. 133 cod. pen.
Richiamato nella discussione sulle modalità di determinazione della pena; la Corte del merito ha valutato e motivatamente escluso l'incidenza degli elementi allegati dal ricorrente
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle cause di non punibilità sopravvenute (prescrizione): la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce l'accertamento di tali cause
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
La decisione di incostituzionalità parziale dell'art. 222 non è stata ritenuta idonea a mutare la valutazione di legittimità dell'art. 186
Sez. 4, n. 5895 del 25/01/2023 (Banarescu) e Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021 (Zappalorto)
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata come precedente che ha già respinto la medesima questione di legittimità costituzionale
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce che si formi un valido rapporto d'impugnazione e ostacola la dichiarazione di cause di non punibilità sopravvenute
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata in relazione alla quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende: la Corte non ritiene colpevole il ricorrente ma ritiene comunque equo un pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Le censure di incostituzionalità dell'art. 186, comma 2-bis (revoca obbligatoria per tasso alcolemico > 1,5 g/l) sono di norma respinte in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione; difficilmente tali questioni ottengono accoglimento salvo radicali cambiamenti di orientamento giurisprudenziale o costituzionale
- Per impugnazioni in cassazione è essenziale formulare motivi chiari, coerenti e comprensibili: argomentazioni vaghe, incomplete o espresse in modo confuso possono determinare l'inammissibilità del ricorso
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, non può essere successivamente invocata efficacemente la prescrizione o altre cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata
- Nelle questioni riguardanti la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti, è necessario indicare con precisione i riferimenti normativi e fornire un'analisi puntuale sul vizio di motivazione del giudice; la semplice riproposizione degli elementi già valutati dal merito senza nuove argomentazioni è insufficiente
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese processuali e, in casi ritenuti non gravemente colposi, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende
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