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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2607/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La contribuente aveva impugnato, con tre ricorsi poi riuniti dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, il diniego dell’Agenzia del Territorio dell’11 dicembre 2008 di revisione della rendita catastale di cinque parcheggi realizzati in autosilos, classificati in categoria D/8, nonché gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 emessi dalla concessionaria comunale. Sosteneva che gli immobili dovessero essere classificati in categoria E/3, con conseguente esenzione ICI ai sensi dell’art. 7, lett. b), del D.Lgs. n. 504 del 1992. La CTP accolse i ricorsi. A seguito degli appelli dell’Agenzia delle Entrate e della concessionaria, la CTR accolse l’appello quanto alla classificazione D/8 e all’inapplicabilità dell’esenzione, ma accolse l’appello incidentale condizionato della contribuente sulle sanzioni, ritenendo non dovuta la dichiarazione ICI perché gli immobili erano già iscritti in D/8 e muniti di rendita. La contribuente ricorse per cassazione con sette motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, parte in primo grado ma non destinatario dell’appello della concessionaria; 2) improcedibilità dell’appello autonomo della concessionaria, non riunito formalmente a quello dell’Agenzia; 3) inammissibilità dell’appello della concessionaria perché diretto a contestare il classamento e non specificamente l’avviso di accertamento; 4) formazione del giudicato interno sulle eccezioni relative agli avvisi non esaminate in primo grado e non riproposte; 5) nullità per motivazione apparente; 6) violazione dell’art. 143 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per avere la CTR escluso la categoria E/3 in ragione della gestione imprenditoriale privata nonostante la possibile realizzazione e gestione in concessione di opere pubbliche; 7) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate per la definizione agevolata delle sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché, pur essendo il Comune rimasto fuori dal giudizio di appello, l’integrazione del contraddittorio era superflua, dato che i motivi risultavano infondati e il rinvio avrebbe comportato un inutile allungamento del processo. Il secondo è stato respinto: l’appello autonomo della concessionaria era tempestivo e, benché i due gravami non fossero stati formalmente riuniti, erano stati trattati e decisi contestualmente e unitariamente; la mancata riunione non comportava improcedibilità. Il terzo è stato respinto perché la concessionaria, per difendere la pretesa ICI, poteva sostenere la correttezza del classamento da cui dipendeva la base imponibile. Il quarto è stato respinto: le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado dovevano essere riproposte dalla contribuente appellata mediante appello incidentale condizionato; la loro mancata riproposizione ne comportava la rinuncia presunta, senza che ciò implicasse rinuncia dell’Amministrazione alla pretesa tributaria. Il quinto è stato respinto perché la motivazione della CTR, sebbene sintetica, indicava gli elementi e le ragioni dell’inquadramento in D/8 e non presentava un’anomalia motivazionale rilevante ai fini di cassazione. Il sesto è stato respinto: l’autonomia funzionale e reddituale degli autosilos e la natura commerciale dell’attività giustificavano il classamento D/8; la gestione in forma imprenditoriale e l’eventuale destinazione anche a pubblico servizio non mutavano la classificazione catastale. Il settimo è stato esaminato nel merito dalla Cassazione, non essendo necessari accertamenti di fatto: pur rilevando l’omessa pronuncia della CTR, la domanda di restituzione è stata respinta perché il pagamento ridotto in definizione agevolata, previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della concessionaria, liquidate in euro 7.500 oltre rimborso forfettario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva e non ha ottenuto liquidazione di spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, non essendo necessaria alcun accertamento in fatto ma dovendosi risolvere solo questioni in diritto, la domanda proposta dal contribuente ben può essere esaminata da questa Corte di cassazione, la quale ha una funzione non più soltanto rescindente, ma anche rescissoria, sicchè la perdita del grado di merito resta compensata con la realizzazione del principio di speditezza.

    La ragionevole durata del processo consente alla Cassazione, quando la questione omessa dal giudice di merito è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, di esaminare direttamente la domanda e decidere nel merito.

  • art. 335 c.p.c.

    L’inosservanza, da parte del giudice di appello, dell’obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto – come nella specie – chiamate alla stessa udienza, nonchè contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, così restandosi nell’ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva, poi, la facoltà di riunione dei ricorsi che siano stati proposti contro di esse).

    La mancata riunione formale delle impugnazioni separate contro la stessa sentenza non produce conseguenze processuali quando i gravami hanno avuto uno svolgimento sostanzialmente unitario e sono stati decisi contestualmente.

  • art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, stabilisce che “le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale che non sono state specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate”.

    Nel processo tributario l’onere di riproporre in appello le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite grava sull’appellato; la loro mancata riproposizione comporta la rinuncia presunta.

  • art. 346 c.p.c.

    in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il corrispondente art. 346 c.p.c. – all’appellato, e non all’appellante;

    La regola della rinuncia per mancata riproposizione riguarda l’appellato e non consente di desumere dalla delimitazione dell’appello dell’Amministrazione una rinuncia alla pretesa tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e non comprende il mero difetto di sufficienza.

  • art. 143 del D.Lgs. n. 163 del 2006

    La Corte ha respinto la censura fondata su questa disposizione, ritenendo ininfluente, per il classamento catastale in D/8, la destinazione dell’attività anche a pubblico servizio; il testo non formula un’autonoma interpretazione dell’articolo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur stringata, desse conto degli elementi e delle ragioni della decisione e non fosse affetta da anomalia motivazionale; la disposizione è richiamata nella censura, ma non è oggetto di una distinta interpretazione.

  • art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata presentasse il vizio denunciato; il testo non attribuisce alla disposizione un’interpretazione autonoma.

  • art. 7, lett. b), del D.Lgs. n. 504 del 1992

    In particolare i giudici di seconde cure, uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019) e facendo riferimento al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, hanno attribuito valenza decisiva all’autonomia funzionale e reddituale degli autosilos e all’attività di natura commerciale della società pur essendo la stessa svolta in manufatti eretti su suolo pubblico dato in concessione ed pur in presenza di vincoli tariffari approvati dall’ente pubblico.

    L’esenzione ICI invocata per gli immobili in categoria E/3 non opera per autosilos dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati a un’attività commerciale; la concessione del suolo pubblico e i vincoli tariffari non sono decisivi per escludere il classamento D/8.

  • art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006

    In particolare i giudici di seconde cure, uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019) e facendo riferimento al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, hanno attribuito valenza decisiva all’autonomia funzionale e reddituale degli autosilos e all’attività di natura commerciale della società pur essendo la stessa svolta in manufatti eretti su suolo pubblico dato in concessione ed pur in presenza di vincoli tariffari approvati dall’ente pubblico.

    Ai fini della classificazione catastale degli autosilos, assumono rilievo l’autonomia funzionale e reddituale e la natura commerciale dell’attività; non sono di per sé determinanti la concessione del suolo pubblico o i vincoli tariffari.

  • artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    La domanda è infondata in quanto secondo il principio affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25493/2013), applicabile anche agli D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, il versamento da parte del contribuente della minor somma costituisce una facoltà concessa al contribuente per definire, con il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione, l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, e, con effetti, per un verso, preclusivi per l’Ufficio dell’irrogazione della pena nei limiti edittali, e d’altra parte, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato.

    Il pagamento della somma ridotta per definire l’aspetto sanzionatorio del rapporto tributario preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato, mentre impedisce all’Ufficio di irrogare la sanzione nei limiti edittali.

Massime di principio

  • La mancata riunione formale di impugnazioni separate contro la medesima sentenza non determina improcedibilità quando i gravami siano stati trattati e decisi contestualmente in modo sostanzialmente unitario.
  • Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte dall’appellato; in difetto, si intendono rinunciate. La mancata impugnazione di singoli profili da parte dell’Amministrazione appellante non comporta, per ciò solo, rinuncia alla pretesa tributaria.
  • Il concessionario incaricato della riscossione può difendere la fondatezza dell’accertamento tributario contestando il classamento catastale quando da esso dipende la base imponibile del tributo.
  • Per gli autosilos, l’autonomia funzionale e reddituale e la natura commerciale dell’attività sono elementi rilevanti per il classamento in D/8 e per escludere l’esenzione ICI invocata in relazione alla categoria E/3; la collocazione su suolo pubblico in concessione e la presenza di tariffe vincolate non sono decisive.
  • Il pagamento ridotto effettuato per definire le sanzioni tributarie preclude la ripetizione delle somme versate, anche quando sia stato omesso l’obbligo dichiarativo contestato.
  • La Cassazione può decidere direttamente una domanda non esaminata dal giudice di merito se la sua soluzione dipende esclusivamente da questioni di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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