Cassazione Penale, Ordinanza n. 16588/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di minaccia. Un primo ricorrente ha dedotto un solo motivo, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la correttezza e la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; con il secondo ha censurato l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e priva di evidenti illogicità, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ha ritenuto il secondo ricorso manifestamente infondato sia perché il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto argomentativo con massime di अनुभवienza o con altre affermazioni del provvedimento, sia perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., ed era stata adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
individua il reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè la minaccia.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello riconducibile al contrasto della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presenti un vizio riconducibile alla nozione di illogicità censurabile in cassazione.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito nel quadro della discrezionalità sanzionatoria.
art. 133 c.p.
criteri cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena e nella valutazione della gravità del fatto.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente dalla censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo se emerge un effettivo contrasto della ricostruzione argomentativa con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, non essendo sufficiente una mera diversa lettura del fatto.
- La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la sentenza di merito richiama in modo congruo gli elementi decisivi o rilevanti ai fini della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, il ricorso che si limiti a contestare la valutazione compiuta è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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