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Sentenza

Sentenza n. 1461/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 488/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e condannato il Ministero al pagamento di complessivi euro 2.000, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva che, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva il 29 novembre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità attuative e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato all’Amministrazione di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni indicati, per complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale Commissario ad acta, assegnando a quest’ultimo un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo suscettibile di esecuzione amministrativa.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Accertata l’inerzia dell’amministrazione e in mancanza di prova dell’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le modalità concrete di esecuzione, fissando un termine ultimativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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