Cassazione Penale, Sentenza n. 39674/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Deduce tre motivi: 1) assenza di dolo poiché l'amministrazione formale era cessata il 15/02/2011 e il dissesto si sarebbe formato solo a fine 2011/2012; le distrazioni sarebbero fisiologiche o antecedenti all'insolvenza; 2) richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena per comportamento collaborativo e in assenza di condanne intermedie efficaci; 3) intervenuta prescrizione del reato e errata applicazione delle pene accessorie fallimentari a seguito di annullamento di precedente sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondato il ragionamento della Corte territoriale che ha individuato il dolo generico sulla base di indici di fraudolenza: prassi contabile sistematica di trasferimenti su un conto "creditori diversi" dal 2007 al 2012, prelievi ripetuti e privi di documentazione esplicativa, importo complessivo rilevante (oltre un milione di euro) e utili societari di modesta entità fino al 2012 seguiti da consistente perdita. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità, richiamando che il reato di omesso versamento non è stato dimostrato entro le soglie previste e che la sospensione condizionale era stata già revocata in precedenza. Sul terzo motivo ha dichiarato la censura manifestamente infondata perché il termine di prescrizione del reato di bancarotta decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (18/09/2013) e, considerate le interruzioni, la prescrizione non era maturata (calcolata al 18/03/2026). Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna con mantenimento delle pene accessorie come rideterminate in sede di appello.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 219, comma 2
Riferimento alla circostanza aggravante valutata in primo grado; la Corte ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sul profilo aggravante in primo grado ma ha comunque valutato gli indici di fraudolenza per la responsabilità per bancarotta.
Codice penale, artt. 157 e 160
Applicati ai fini del calcolo della prescrizione: la decorrenza del termine inevitabilmente prende origine dalla dichiarazione di fallimento e, considerate le interruzioni, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Principio secondo cui, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario un nesso causale diretto tra distrazioni e fallimento; è sufficiente il depauperamento destinando risorse ad impieghi estranei e il dolo generico, valutabile tramite indici concreti di pericolosità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)
Richiama la necessità di un'istruttoria concreta e motivata sui 'indici di fraudolenza' (condizione patrimoniale, contesto operativo, cointeressenze dell'amministratore, estraneità delle operazioni) per distinguere iniziative imprenditoriali lecite da condotte pericolose penalmente rilevanti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017 (Gianesini) e Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010 (Olivieri)
Consolidato indirizzo secondo cui il dies a quo della prescrizione per il reato di bancarotta è la sentenza dichiarativa di fallimento, non la data delle singole condotte distrattive.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare che l'agente fosse consapevole dell'insolvenza: è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini estranei alla garanzia dei creditori.
- I giudici devono accertare il dolo e la pericolosità concreta delle distrazioni mediante l'esame di "indici di fraudolenza": prassi contabili ripetute e non documentate, ammontare rilevante dei prelievi, cointeressenze, stato patrimoniale e andamento economico-finanziario dell'impresa nel contesto temporale rilevante.
- Operazioni di distrazione compiute anche prima della manifestazione dell'insolvenza possono integrare il reato se, valutate nel loro complesso, risultano idonee a depauperare l'impresa e a compromettere la garanzia dei creditori.
- Il termine di prescrizione per la bancarotta decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto le condotte antecedenti non fanno decorrere autonomamente la prescrizione.
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena) richiede deduzioni e prove specifiche; argomentazioni generiche o prive di riscontro non sono sufficienti per ottenere l'ammissione del beneficio.
- In sede di impugnazione la motivazione del giudice di merito deve essere concreta e non limitarsi a richiamare il titolo di reato: occorre esplicitare gli elementi probatori che giustificano la qualificazione del fatto come pericoloso e fraudolento.
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