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Sentenza

Sentenza n. 719/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'’accesso a)alla documentazione riguardante il ricorso amministrativo interno presentato dalla Sig.ra Stella Adria in data 05.11.2024 ovvero l'istanza di rivalutazione del punteggio ottenuto, i documenti relativi all'istruttoria compiuta oltre ai documenti contenenti le motivazioni in virtù delle quali detto ricorso non risulterebbe essere stato accolto e, infine, la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'esito del suddetto ricorso relativo alla selezione interna, per soli titoli, per l'attribuzione al personale del comparto sanità dei differenziali economici di professionalità (Progressione economica all'interno delle Aree); di ogni altro atto ad essi annesso, connesso, presupposto, consequenziale e non conosciuto nonché per l'annullamento del parziale diniego formatosi in data 03 febbraio 2026 allorquando l'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata con nota P.E.C., prot. n. 142010, in risposta alla reiterazione di richiesta di accesso formulata dall'odierna ricorrente, per il tramite del proprio legale, con nota P.E.C. inviata in data 21.01.2026, ha dapprima accordato alla ricorrente la possibilità di poter visionare gli atti della procedura che, però, all'atto dell'accesso è risultato essere totalmente incompleta, poiché sono stati mostrati solo gli atti relativi all'avviso di selezione interna per l'attribuzione al personale del comparto sanità dei differenziali economici di professionalità ed alle istruzioni per la registrazione e compilazione on line della domanda di partecipazione, documentazione, fra l'altro, già nota, e non anche la documentazione effettivamente richiesta e relativa agli atti collegati al ricorso amministrativo interno da lei presentato.

Giustizia amministrativa202600169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e silenzio-rigetto sull'istanza di accesso agli atti relativi all'istruttoria e alla decisione sulla richiesta di revisione del punteggio nella procedura interna per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente partecipante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura selettiva interna indetta per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità, aveva contestato il punteggio provvisoriamente attribuitole chiedendone il riesame sulla base di ulteriori esperienze professionali maturate presso il Servizio sanitario nazionale. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, nella quale era indicato che la richiesta di revisione non era stata accolta, la ricorrente presentava istanza di accesso ai documenti relativi all'istruttoria, alle valutazioni compiute e alle motivazioni del mancato accoglimento. L'Azienda sanitaria forniva riscontri parziali, mettendo a disposizione soltanto atti generali della procedura e comunicando sinteticamente che la richiesta non poteva essere accolta perché fondata su elementi non dichiarati nella domanda, senza esibire gli atti istruttori individuali né attestare espressamente la loro eventuale inesistenza. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché l'incompletezza del riscontro e il difetto di istruttoria e motivazione. L'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne contestava la fondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti richiesti riguardavano la sua posizione individuale nella procedura selettiva e l'istruttoria relativa alla revisione del punteggio. La definitività della graduatoria non escludeva tale interesse. Nel merito, il ricorso è stato accolto: dalla nota dell'Amministrazione risultava plausibile lo svolgimento di una specifica istruttoria, che avrebbe dovuto lasciare traccia in atti, valutazioni, note, schede o verbali. La mera comunicazione riassuntiva dell'esito non soddisfaceva il diritto di accesso. L'Amministrazione è stata quindi condannata a consentire, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia degli atti istruttori richiesti oppure, qualora tali atti non esistessero, a dichiararne espressamente e motivatamente l'inesistenza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti; nelle procedure selettive il partecipante può accedere agli atti concernenti la propria posizione per verificare la correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il giudice lo richiama, insieme all'art. 22, quale disciplina del diritto di accesso e dei relativi presupposti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il diniego o il silenzio sull'accesso è stato proposto secondo il rito speciale previsto per la tutela del diritto di accesso.

Massime di principio

  • Il partecipante a una procedura selettiva o comparativa possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti concernenti la propria posizione individuale, anche dopo l'approvazione definitiva della graduatoria, quando l'accesso è funzionale a verificare la correttezza dell'azione amministrativa e della procedura.
  • L'Amministrazione, a fronte di una rituale istanza di accesso, deve fornire un riscontro completo ed esaustivo: non può limitarsi a comunicare sinteticamente l'esito del procedimento o a formulare affermazioni generiche sulla mancata disponibilità dei documenti.
  • Quando l'Amministrazione ritiene che i documenti richiesti non esistano, deve attestarlo espressamente e puntualmente; in alternativa, se gli atti esistono, deve consentirne l'ostensione nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
  • Il giudice può ordinare l'ostensione degli atti richiesti oppure, in alternativa, imporre all'Amministrazione di dichiararne formalmente e motivatamente l'inesistenza, quando il riscontro amministrativo non chiarisca se l'attività istruttoria sia stata svolta e quali documenti ne siano derivati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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