Cassazione Penale, Ordinanza n. 30443/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna resa in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di sei mesi di arresto per una contravvenzione prevista dal d.lgs. 159/2011, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 99 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la recidiva senza una verifica concreta; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la recidiva non era stata né contestata né riconosciuta, anche perché il fatto giudicato era una contravvenzione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse ampia e non manifestamente illogica, e che il diniego fosse fondato sulla mancanza di elementi positivi a sostegno del beneficio, secondo un orientamento consolidato per cui non è più sufficiente la sola incensuratezza.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 159/2011
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge che il fatto è stato qualificato come contravvenzione.
art. 99 c.p.
La censura sulla recidiva è stata ritenuta infondata perché la recidiva non era stata né contestata né riconosciuta.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in mancanza di elementi positivi; non basta la sola incensuratezza.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la regola della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile o infondata quando la recidiva non risulta né contestata né riconosciuta nel giudizio di merito.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato legittimamente dall'assenza di elementi o circostanze positive a favore dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
- In sede di legittimità, la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se manifestamente illogica o contraddittoria; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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