Cassazione Penale, Sentenza n. 28319/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Sassari del 25/01/2023 con cui, ritenuta l'imputazione generica nei confronti di Stefano Piana per il reato di cui all'art. 449 c.p. (in relazione all'art. 423, commi 1 e 2), il GIP aveva rinviato l'udienza invitando il pubblico ministero a riformulare l'imputazione indicando specificamente le condotte colpose contestate e le misure di prevenzione omesse. Il Procuratore ha denunciato l'abnormità dell'ordinanza per due motivi: (1) irragionevolezza, perché sarebbe impossibile specificare le misure preventive senza accertare le modalità dell'incendio; (2) eccesso di potere del GIP che avrebbe illegittimamente imposto la rimozione della "onnicomprensiva ed indeterminata clausola della negligenza, imprudenza ed imperizia", cioè avrebbe invaso la competenza del pubblico ministero e richiesto modifiche extra legem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che l'invito del giudice dell'udienza preliminare a riformulare l'imputazione per renderla più chiara e precisa costituisca un legittimo esercizio del suo potere-dovere di interloquire con il pubblico ministero (anche sulla base di giurisprudenza consolidata e interpretazioni estensive/analogiche degli artt. del codice di procedura penale), e non sia di per sé abnorme. La Corte ha precisato che un provvedimento di restituzione degli atti al PM è impugnabile per cassazione solo se costituisce atto abnorme, cioè determina un'indebita regressione del procedimento tale da alterarne la sequenza logico-cronologica; nel caso in esame il GIP ha soltanto indicato le criticità dell'imputazione e richiesto la specificazione delle condotte colpose, senza determinare indebita regressione. Pertanto il ricorso è stato rigettato e l'ordinanza del GIP confermata.
Norme richiamate
art. 449 cod. pen.
Norma che definisce il reato contestato (reato principale attribuito all'imputato). Nell'atto è richiamata come base della contestazione sostanziale.
art. 423, commi 1 e 2 (citato nell'atto)
Riferimento all'elemento soggettivo della responsabilità (colpa) connesso alla fattispecie contestata; nel contesto è la norma richiamata per precisare la tipologia di colpa addebitata.
art. 417 cod. proc. pen.
"in forma chiara e precisa"
Richiesta di forma chiara e precisa dell'imputazione: la Corte richiama l'obbligo che l'imputazione esponga in modo dettagliato il fatto e le sue circostanze, giustificando la legittimità dell'intervento del GUP volto a ottenere tale chiarezza.
art. 521 cod. proc. pen.
Citato come fondamento analogico del potere del GUP di interloquire con il PM e di sollecitare integrazioni o correzioni dell'imputazione.
art. 423 cod. proc. pen. (applicato in senso estensivo)
Richiamato dalla Corte come norma applicata estensivamente per giustificare il potere del GUP di rinviare gli atti al PM per correggere o integrare l'imputazione.
Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007
Giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la legittimità della richiesta del GUP al PM di modificare l'imputazione quando questa non corrisponda al fatto emerso o ai requisiti di chiarezza previsti dalle norme.
Sez. 5, n. 22990 del 02/03/2015
"Non è abnorme, e non è conseguentemente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il G.u.p., rinviando l'udienza, invita il pubblico ministero a modificare la imputazione"
Precedente che afferma espressamente che l'invito del GUP al PM a modificare l'imputazione non è, di per sé, atto abnorme.
Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011
"È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla"
Precedente che delimita l'abnormità: la restituzione degli atti è abnorme se determina indebita regressione procedimentale, ad es. quando la restituzione avviene senza aver prima chiesto la precisazione al PM.
Massime di principio
- Il GUP ha il potere-dovere di sollecitare il PM a rendere l'imputazione chiara e precisa; tale intervento non è di per sé abnorme.
- La restituzione degli atti al PM è impugnabile per cassazione solo se costituisce atto abnorme, ossia comporta un'indebita regressione del procedimento tale da pregiudicarne l'ordinata sequenza (es. restituzione senza preventiva richiesta di precisazione).
- Quando l'imputazione contiene una clausola generica di colpa ("negligenza, imprudenza, imperizia"), il PM è tenuto a specificare le condotte colpose concretamente contestate e le misure di prevenzione ritenute omesse, se possibile in base agli elementi istruttori; il GUP può legittimamente richiederlo.
- Il PM che ritenga tecnicamente impossibile precisare le misure preventive o le condotte deve spiegare nel provvedimento le ragioni dell'indeterminatezza; l'assenza di tale spiegazione favorisce l'intervento correttivo del GUP.
- Per contestare un ordine del GUP in Cassazione il ricorrente deve dimostrare l'abnormità secondo i parametri giurisprudenziali (indebita regressione, violazione della sequenza procedimentale), non la mera discrepanza di valutazione sull'opportunità dell'invito a precisare l'imputazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28288/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28289/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28291/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28292/2023 del 03/07/2023
- Sentenza penale · 3 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28293/2023 del 03/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →