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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1449/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per violazione dell'art. 6, comma 6, legge n. 401/1989 (omessa presentazione alla P.G. in occasione di una partita del Bari, il 5 agosto 2015). Nel ricorso in cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa il dolo: sostiene di non aver avuto conoscenza dell'incontro (data estiva, presunta assenza di partite) e che il reato non può ritenersi integrato se la partita non era pubblicizzata né inserita in calendari; contesta inoltre l'onere attribuitogli dal giudice di informarsi sulle date delle partite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente ripetitivi dell'appello, e ha ricordato il divieto per la Cassazione di rivedere la valutazione di fatto operata dai giudici del merito. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto assorbente per la responsabilità l'onere del destinatario di informarsi sulle date degli incontri e ha richiamato la giurisprudenza che afferma che il provvedimento del Questore non deve indicare specificamente le date. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di Euro 10.000,00) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, legge n. 401/1989 (DASPO)

    Il reato di violazione dell'obbligo di presentazione in occasione di manifestazioni sportive non richiede che il provvedimento del Questore indichi le specifiche date degli incontri; è onere del destinatario informarsi sulle concrete epoche di svolgimento delle competizioni.

  • Sez. 3, Sentenza n. 40177 del 06/10/2010 (dep. 15/11/2010)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il provvedimento non deve riportare date specifiche e che il destinatario ha l'onere di informarsi.

  • Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 03/11/2016 (dep. 20/02/2017)

    Ulteriore precedente confermante il principio sull'onere di informazione del destinatario del DASPO.

  • Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (dep. 27/11/2015, Musso)

    Principio che limita la funzione della Cassazione: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione del merito con una diversa ricostruzione probatoria.

  • Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 (dep. 31/03/2015)

    Principio secondo cui in Cassazione sono deducibili vizi della motivazione solo se si tratta di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà che incidano sugli elementi essenziali della decisione.

  • Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 (dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri)

    Richiama il divieto per la Cassazione di trasformare censure sulla persuasività della motivazione in un'apprezzazione alternativa del fatto.

Massime di principio

  • Il provvedimento di divieto di accesso (DASPO) non deve necessariamente indicare le singole date delle manifestazioni: il destinatario ha l'onere di informarsi sulle date effettive degli incontri.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice del merito: le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
  • Dubbi soggettivi del ricorrente circa la conoscenza dell'evento non sono sufficienti: è necessario produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di conoscenza o la mancata pubblicizzazione dell'evento.
  • Le doglianze riguardanti la persuasività o l'adeguatezza della motivazione sono generalmente inammissibili in Cassazione se non configurano una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione stessa.
  • Per contestare efficacemente una condanna per violazione del DASPO bisogna documentare l'assenza oggettiva dell'obbligo informativo o dimostrare proceduralmente l'insussistenza del provvedimento che imponeva la presentazione.

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