Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3523/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 20 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione competente per i visti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 20 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La pretesa riguardava l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025. Tale attività integrava il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e rendeva non più necessario accertare l’illegittimità del silenzio o imporre ulteriori adempimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata nella gestione di un elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il soddisfacimento della pretesa durante il giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda, quando costituisce l’oggetto concreto dell’istanza e soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta nel corso del giudizio realizzi pienamente il bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli, tenuto conto sia dell’intervallo tra l’istanza e la notificazione del ricorso sia dell’elevato numero di domande analoghe da essa gestite; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.