Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04701/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione portuale di sbarco, movimentazione e trasporto di rottami di vetro commissionata a una società di trasporto/logistica. Durante le operazioni di scarico nel porto, affidate a un’impresa portuale abilitata, il materiale sarebbe stato contaminato da residui di quarzite preesistenti sulla banchina, divenendo inutilizzabile. La società committente ha quindi chiesto il risarcimento del danno e ha contestato anche la pretesa della controparte al pagamento del corrispettivo per il trasporto. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta, con riconoscimento anche del credito della società di trasporto per la fattura rimasta sospesa; in appello, invece, la Corte territoriale ha escluso la responsabilità dell’impresa portuale, ha confermato il rigetto della domanda verso l’Autorità portuale e ha accolto solo in parte l’appello incidentale della committente, condannando la controparte al pagamento di un importo pari alla differenza tra danno e corrispettivo dovuto. In Cassazione la società committente, con un unico motivo, ha denunciato violazione degli artt. 112 e 282 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse operato una compensazione indebita tra crediti e debiti e avesse ridotto il risarcimento nonostante il pagamento già eseguito nelle more, così pronunciando oltre i limiti del chiesto. La controparte ha proposto ricorso incidentale con sette motivi, lamentando in sostanza: errata ripartizione dell’onere della prova e dell’inadempimento contrattuale; omessa o apparente motivazione; mancato valore confessorio della denuncia all’assicurazione; mancata considerazione della non contestazione; omesso esame di documenti e fatti decisivi; errata valutazione delle prove e del nesso causale; violazione delle regole sul prudente apprezzamento e sulla prova presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società di trasporto e ha accolto il ricorso principale della società committente. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure incidentali perché miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito o denunciavano vizi non configurabili nei termini dedotti; in particolare, ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. e ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente. Ha invece accolto il motivo principale perché la Corte d’appello, non considerando che la somma di euro 95.869,91 era già stata pagata nelle more, ha operato una compensazione tra crediti e debiti e ha ridotto la condanna risarcitoria a euro 139.030,09, pronunciando così ultra petita e alterando il contenuto della domanda. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo la domanda risarcitoria originaria della società committente e condannando la controparte al pagamento di euro 235.000,00 oltre interessi legali dal 10 settembre 2002, con statuizione sulle spese a carico della società soccombente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né alterare gli elementi oggettivi della domanda; la violazione integra ultrapetizione

  • art. 282 c.p.c.

    richiamato nel motivo principale in relazione agli effetti della sentenza di primo grado e alla sua esecutorietà nelle more del giudizio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella onerata, non quando valuta diversamente le prove

  • art. 2735 c.c.

    la dichiarazione resa a terzo e in sede cautelativa non ha valore di confessione stragiudiziale vincolante, ma è liberamente apprezzabile

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati, non per mera diversa valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è ravvisabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando dovuto

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio motivazionale sussiste solo se manca del tutto il percorso logico-giuridico della decisione, non quando la motivazione è sintetica ma intellegibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato a presidio del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 1667 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la disciplina dell’inadempimento contrattuale nelle prestazioni rese

  • art. 1177 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di obbligo di custodia e diligenza nell’esecuzione

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per qualificare il rapporto come prestazione d’opera/appalto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di risarcimento del danno aquiliano e nesso causale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel settimo motivo per la risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 16 l. n. 84/1994

    richiamato per escludere la responsabilità dell’Autorità portuale in assenza dei presupposti normativi per le operazioni portuali

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato nel resoconto dei fatti per la correzione/integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma processuale di accesso ai motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l’onere di specificità e autosufficienza dei motivi di ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 371 c.p.c. per la conversione del ricorso successivo in incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 370 c.p.c. per la conversione del ricorso successivo in incidentale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non può invece essere usata per contestare la ricostruzione fattuale o il diverso peso attribuito alle prove.
  • La denuncia stragiudiziale rivolta a un terzo, anche se proveniente dalla parte poi convenuta, non costituisce confessione stragiudiziale vincolante, ma elemento liberamente valutabile insieme al restante materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la mera critica alla valutazione delle prove: occorre che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato fatti non contestati.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o ne disconosca il regime di valutazione, non quando operi un apprezzamento comparativo del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede una vera anomalia argomentativa che impedisca di comprendere il percorso decisorio; non basta che la motivazione sia sintetica o non recepisca tutte le risultanze istruttorie.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di modificare l’oggetto della domanda o di procedere a compensazioni che alterino il bene della vita richiesto, salvo che ciò sia compreso nella domanda stessa o ne costituisca sviluppo necessario.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.