Sentenza n. 5992/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 15732 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune relativo alla DIA per il cambio di destinazione d’uso da garage a locale per toeletta per cani e gatti, con realizzazione di un montacarichi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria aveva presentato nel 2010 una DIA per il mutamento di destinazione d’uso e, decorso il termine di trenta giorni senza rilievi comunali, aveva eseguito i lavori, comunicandone la fine nel 2011 e presentando domanda di agibilità, senza contestazioni dell’amministrazione. Nel 2021, dopo un sopralluogo dei Carabinieri, il Comune aveva adottato un provvedimento di diniego ritenendo che fossero state rese dichiarazioni mendaci sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento e sulla rappresentazione dello stato ante operam, in relazione a un atto d’obbligo concernente il mantenimento della superficie del garage quale standard a parcheggio, salvo reperimento di altra superficie compensativa. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la proprietaria conoscesse l’atto d’obbligo e che tale consapevolezza consentisse al Comune di esercitare l’autotutela oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990. In appello sono stati dedotti: assenza dei presupposti e di adeguata motivazione per il superamento del termine di autotutela; erronea assimilazione della conoscenza dell’incompatibilità urbanistica alla falsa rappresentazione prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis; omessa valutazione dell’interesse pubblico attuale e dell’affidamento maturato; mancata considerazione del fatto che l’atto d’obbligo e i titoli edilizi erano stati messi a disposizione del Comune, che li aveva esaminati anche nel procedimento di agibilità; travisamento dell’atto d’obbligo e introduzione di oneri non previsti dalla legge; carenza motivazionale e omessa pronuncia su ulteriori questioni relative al deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile e al pagamento degli oneri concessori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento comunale. Ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi, rilevando che il Comune non aveva individuato alcuna falsa rappresentazione imputabile alla proprietaria. La circostanza che l’atto d’obbligo fosse conosciuto dalla proprietaria o allegato alla DIA attiene alla consapevolezza dell’eventuale incompatibilità urbanistica, ma non integra di per sé una falsa rappresentazione. La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 presuppone una difformità tra quanto rappresentato dal privato e la realtà effettiva; nel caso concreto tale difformità non era stata indicata né dimostrata. Inoltre, la stessa amministrazione aveva ammesso che il documento era stato depositato unitamente alla DIA, escludendo logicamente l’occultamento o la falsità della rappresentazione. In mancanza di una falsa rappresentazione adeguatamente individuata e motivata, non risultavano giustificati i poteri inibitori esercitati oltre il termine ordinario. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il superamento del termine ordinario per l’esercizio dell’autotutela richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge e una motivazione adeguata.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione che consente di superare il termine ordinario di autotutela presuppone una difformità tra quanto rappresentato dal privato e la realtà effettiva; la mera conoscenza dell’eventuale incompatibilità urbanistica non equivale a falsa rappresentazione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dall’appellante in relazione alla dedotta omessa pronuncia del TAR, ma il Consiglio di Stato ha deciso l’appello sulla base dei primi due motivi, ritenuti fondati e assorbenti.
Massime di principio
- Ai fini dell’esercizio dell’autotutela oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. 241/1990, la pubblica amministrazione deve individuare e motivare specificamente la falsa rappresentazione rilevante ai sensi del comma 2-bis.
- La falsa rappresentazione presuppone una difformità oggettiva tra le informazioni o i documenti rappresentati dal privato e la realtà effettiva; non coincide con la mera consapevolezza del privato circa l’eventuale illegittimità o incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
- Quando il documento dal quale deriverebbe l’incompatibilità urbanistica è stato allegato alla DIA e reso disponibile all’amministrazione, non può presumersi, senza ulteriori elementi, che il privato abbia occultato o falsamente rappresentato la situazione di fatto.
- La motivazione dell’atto di autotutela tardivo deve indicare concretamente la falsa rappresentazione che giustifica il superamento del termine ordinario; l’omessa individuazione di tale elemento rende illegittimo il provvedimento.
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