Cassazione Penale, Sentenza n. 17867/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Hassnoui era stato condannato dal Giudice di pace per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998 per non essersi allontanato dal territorio nazionale dopo provvedimento di espulsione. Il ricorso contestava la carenza di motivazione del giudice di merito: la sentenza aveva ritenuto che l'imputato conoscesse il contenuto dell'ordine di espulsione non tradotto nella sua lingua, basandosi sulla sua precedente condanna per tentato omicidio. Il ricorso deduceva che tale presunzione era illogica e non supportata da elementi che dimostrassero che l'imputato conoscesse la lingua italiana al momento del provvedimento di espulsione, o che nei precedenti procedimenti non fosse stato necessario l'ausilio di interprete.
La decisione
La corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione. Ha ritenuto la motivazione del Giudice di pace carente perché il giudice non ha indicato elementi di fatto da cui desumere che l'imputato conoscesse la lingua italiana al momento dell'adozione e notificazione del provvedimento di espulsione, limitandosi a trarre una presunzione dalla precedente condanna. In applicazione della giurisprudenza sulla traduzione del provvedimento di espulsione, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Milano in diversa composizione.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter
art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286/1998
Norma che punisce la violazione dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale. La sentenza riguarda l'accertamento del reato contestato in relazione alla corretta notifica e alla comprensione del provvedimento di espulsione.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006 (Rv. 233703)
Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, Rv. 233703
Principio per cui l'obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione sussiste solo quando emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero; l'obbligo non sussiste se lo straniero in qualsiasi modo dimostra di rendersi conto del significato degli atti.
Giurisprudenza Cassazione - Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006 (Rv. 233522)
Sez. 1, n. 4334 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233522
Conferma che la traduzione obbligatoria deriva dall'accertamento di fatto sulla incapacità dello straniero di comprendere l'italiano; la mancanza di tale accertamento esclude la legittimità della rinuncia alla traduzione.
Massime di principio
- La traduzione del provvedimento di espulsione è obbligatoria solo se, al momento dell'adozione e della notifica, risulti con certezza che il destinatario non conosce la lingua italiana.
- La semplice esistenza di una precedente condanna non può di per sé costituire prova adeguata della conoscenza della lingua italiana: il giudice deve motivare con elementi fattuali concreti (ad es. assenza di ricorso all'interprete in precedenti atti, dichiarazioni, documentazione).
- In caso di mancata traduzione, l'accertamento dell'effettiva comprensione da parte dello straniero richiede una motivazione dettagliata; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento della condanna per violazione dell'ordine di allontanamento.
- Per la difesa, è strategico contestare la mancata traduzione e chiedere che venga accertato se siano state fornite informazioni in lingua comprensibile o se sia stato impiegato un interprete nei procedimenti precedenti.
- Per l'accusa, è necessario documentare e motivare gli elementi di fatto che dimostrino la comprensione dell'atto da parte dello straniero al fine di evitare che una presunzione generica di conoscenza della lingua determini l'annullamento del giudizio.
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