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Sentenza

Sentenza n. 1514/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondato su precedenti penali e ulteriori vicende giudiziarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, motivazione apparente e illogicità manifesta. Ha sostenuto che la Questura, pur conoscendo già nel 2015 i fatti posti a fondamento del diniego, gli aveva allora rinnovato la licenza; che il giudizio di inaffidabilità era fondato su vicende risalenti e non su definitive condanne, essendosi alcuni procedimenti conclusi con amnistia, estinzione, non doversi procedere o altri esiti privi di accertamento definitivo della responsabilità; e che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di armi non poteva tradursi in una valutazione automatica o meramente congetturale, dovendo essere fondata su elementi oggettivi, attuali e univocamente sintomatici del concreto pericolo di abuso. Il diniego richiamava una condanna per violazione della normativa venatoria, un decreto penale per furto aggravato seguito da sentenza di non doversi procedere, un arresto per furto aggravato concluso con declaratoria di estinzione per amnistia, un procedimento per favoreggiamento reale concluso con non doversi procedere per non avere commesso il fatto e una denuncia per danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Il Collegio ha rilevato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla piena affidabilità del richiedente e alla ragionevole esclusione del pericolo di abuso. La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura ampiamente discrezionale, tecnica, preventiva e cautelare: non richiede la prova dell’avvenuto abuso né un accertamento penale definitivo, ma una prognosi probabilistica, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, circa il fatto che il pericolo di abuso sia più probabile che non. In tale valutazione l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’interesse privato, particolarmente quando il titolo è richiesto per finalità venatorie. Il giudice ha ritenuto legittimo valorizzare anche precedenti e vicende penali risalenti o definite con amnistia, estinzione, non doversi procedere o altri esiti non impeditivi dell’apprezzamento amministrativo, nonché fatti e situazioni personali privi di autonoma rilevanza penale, purché considerati nel giudizio complessivo di affidabilità. Ha inoltre escluso che il mero decorso del tempo o il precedente rinnovo della licenza imponessero un diverso esito, non essendo stata dimostrata una specifica ed eccezionale ragione per ritenere superato il giudizio di inaffidabilità. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve limitarsi a verificare l’errore manifesto, il travisamento dei fatti o l’irrazionalità evidente; tali vizi non sono stati ravvisati nel provvedimento, ritenuto adeguatamente istruito, motivato, logico e coerente.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Il porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi e può essere autorizzato solo in presenza di una valutazione positiva circa l’affidabilità del richiedente e il buon uso dell’arma.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti e dei poteri dell’autorità in materia di rilascio o rinnovo del porto d’armi; il diniego è stato ritenuto coerente con il giudizio discrezionale di inaffidabilità.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione riconduce comunque la legittimità del diniego alla valutazione preventiva e discrezionale dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del principio generale del divieto di portare armi da fuoco.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare armi e della natura eccezionale del porto d’armi.

  • art. 21, comma 1, lett. r, l. 11 febbraio 1992, n. 157

    La violazione della normativa venatoria è indicata tra gli elementi considerati dall’amministrazione nel giudizio complessivo di affidabilità.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi; il rilascio o il rinnovo può essere riconosciuto solo quando l’autorità di pubblica sicurezza escluda, sulla base di una valutazione complessiva, il rischio di abuso da parte del richiedente.
  • Il diniego o il ritiro del porto d’armi ha natura preventiva e cautelare e non presuppone né l’avvenuto abuso dell’arma né un accertamento penale definitivo di responsabilità; è sufficiente una prognosi probabilistica, fondata su un attendibile grado di verosimiglianza, secondo cui il pericolo di abuso risulta più probabile che non.
  • Nel giudizio di affidabilità possono essere valorizzati, nel loro complesso, precedenti, fatti e vicende personali anche se risalenti, nonché procedimenti penali conclusi con amnistia, estinzione, non doversi procedere o altri esiti che non comportino una condanna definitiva, purché tali elementi siano considerati per la loro attitudine sintomatica e non come automatiche cause ostative.
  • In materia di porto d’armi, l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’interesse privato al conseguimento o al rinnovo del titolo, anche quando il porto è richiesto per uso venatorio e non emergano specifiche controindicazioni relative a un precedente uso scorretto dell’arma.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza in ordine all’affidabilità del richiedente, dovendo limitarsi a verificare l’errore manifesto, il travisamento dei fatti o la manifesta irrazionalità della prognosi amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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